Garanzia Italia

Garanzie titoli di debito


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1. Qual è il livello di rating minimo assegnato all’impresa beneficiaria per accedere al programma Garanzia Italia?

L’impresa beneficiaria deve essere in possesso di un rating esterno assegnato da un’agenzia di rating ECAI almeno pari a BB- (o equivalente). Qualora l’impresa non sia già in possesso di un rating ECAI, il processo di valutazione e assegnazione del rating può essere avviato su richiesta sia dell’impresa beneficiaria sia dell’arranger e/o dei sottoscrittori dell’emissione obbligazionaria. SACE può essere contattata in via preliminare per l’avvio del processo per la concessione della garanzia anche antecedentemente alla conclusione del processo di assegnazione del rating almeno pari a BB- (o equivalente) da parte dell’agenzia di rating.    

2. Il rating esterno rilasciato da un’agenzia di rating ECAI deve essere verificato al momento della richiesta di garanzia? Deve successivamente essere mantenuto per tutta la durata dell’emissione obbligazionaria?

Si, il requisito del rating ECAI almeno pari a BB- (o equivalente) deve essere verificato al momento della richiesta di Garanzia Italia. Non è richiesto da parte di SACE il mantenimento del rating o il rispetto del livello pari almeno a BB- per l’intera durata dell’operazione.

3. Qual è la documentazione che SACE richiede a titolo di informazioni preliminari necessarie per avviare l’analisi della singola operazione?

Per permettere l’avvio dell’istruttoria per un’operazione di titoli di debito, SACE solitamente richiede un set minimo di informazioni. Suggeriamo pertanto di contattare in via preliminare l’indirizzo [email protected] per ottenere l’elenco della lista di tale documentazione fornendo a SACE già le informazioni principali dell’operazione che si vuole realizzare.

3. Quali caratteristiche deve avere l’Arranger per essere accreditato a Garanzia Italia – Titoli di debito?

Nelle condizioni generali predisposte per l’operatività sui titoli di debito viene previsto che possono assumere la qualifica di “Arranger” i soggetti di seguito riportati:

  • ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale o un soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia;
  • un portale di crowdfunding autorizzato ad operare dalla Consob ai sensi degli artt. 50-quinquies e 100-ter del TUF e del Regolamento Consob n. 18592/2013;
  • altro soggetto autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento, incaricato di strutturare, organizzare e coordinare l’emissione obbligazionaria.

4. Come si determina l’importo massimo dell’emissione obbligazionaria?

 In analogia a quanto previsto per i finanziamenti, l’importo massimo dell’emissione obbligazionaria è determinato come il maggiore tra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa emittente e il doppio del costo del personale. Con riferimento alla specifica operatività di Garanzia Italia destinata alle cd. Midcaps (i.e. imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e non qualificabili come PMI ai sensi della normativa comunitaria), l’importo massimo dell’emissione può essere determinato anche considerando l’importo dei costi di investimento e di esercizio che l’impresa dichiara di prevedere per i successivi 12 mesi.

5. L’Arranger dell’emissione obbligazionaria è tenuto a fare qualche dichiarazione in merito al costo dell’operazione assistito da Garanzia Italia?

Qualora l’Arranger sia anche un sottoscrittore originario dell’emissione obbligazionaria legittimato a qualsiasi titolo ad accedere ad informazioni relative ai costi delle operazioni, dovrà dichiarare che il costo dell’emissione obbligazionaria composto dal (i) costo della garanzia SACE, (ii) commissioni (limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, di un’operazione non assistita da Garanzia Italia.

6. Come avviene l’accreditamento dei fondi relativi all’emissione obbligazionaria?

I proventi dell’emissione obbligazionaria devono essere accreditati su un conto corrente dedicato dell’impresa emittente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi relativi all’operazione. Qualora l’Arranger non sia una banca il conto corrente dedicato può essere aperto presso una qualunque banca di relazione dell’impresa emittente e i riferimenti del conto corrente saranno forniti a SACE.

7. Quali sono i profili di ammortamento dell’emissione obbligazionaria?

L’emissione obbligazionaria può avere una durata fino a 6 anni con massimi 3 anni di preammortamento. Sono ammesse operazioni con rimborso del capitale bullet alla scadenza, per la durata massima di 3 anni. In caso di profili di rimborso amortising, è ammessa la possibilità di una frequenza di rimborso trimestrale, semestrale e annuale, con rimborso a quota capitale costante o rata costante. Sono ammesse operazioni sia a tasso variabile sia a tasso fisso. Il rimborso a rata costante è possibile solo in caso di emissioni a tasso fisso.   

8. Come va verificato il requisito di non presenza dell’impresa tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020 nel caso in cui l’Arranger non sia una Banca?

Qualora l’Arranger sia un intermediario non bancario tale requisito va verificato attraverso autodichiarazione da parte dell’impresa emittente.  

1. Gestire livelli occupazionali equivale a non licenziare o mantenere costante livelli occupazionali?

No. Gestire non significa necessariamente mantenere costanti i livelli occupazionali. È possibile gestire i livelli occupazionali anche attraverso licenziamenti, purché si sia raggiunto un accordo sindacale.

2. Aziende senza sindacati o in cui non è obbligatorio avere un sindacato (es. azienda con meno di 15 dipendenti) come ci si regola?

Se si vuole ottenere il prestito garantito, è necessario che l’azienda si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

3. Timing: il decreto impone di aderire ad accordi sindacali a prescindere o solo quando bisogna gestire i livelli occupazionali?

Non è richiesta la sottoscrizione di un accordo quadro con i sindacati ma l’accordo risulta necessario solo quando si presenta la necessità di gestire i livelli occupazionali.

4. Il licenziamento individuale per giustificato motivo/disciplinare può essere ricollegato a mancata gestione di livelli occupazionali?

No. L’impegno non riguarda interventi di tipo individuale.

5. Durata dell’impegno da parte dell’impresa vale dalla data della richiesta di finanziamento e per tutta la durata del finanziamento?

Si, corretto.

6. Con quali tipologie di sindacati è necessario stipulare l’accordo?

Qualunque tipologia e livello organizzativo di sindacato (i.e. sia RSA che RSU).

7. La gestione dei livelli occupazionali deve essere estesa a tutte le persone impiegate in Italia dal gruppo o solo alle persone impiegate nella società richiedente il finanziamento?

Solo a livello di impresa beneficiaria, fatta eccezione per i casi in cui la beneficiaria utilizzi il finanziamento assistito da Garanzia Italia per le società del gruppo: a quel punto l’obbligo si intende esteso alle società che indirettamente beneficiano dell’intervento pubblico.

8. La gestione dei contratti stagionali/ a termine / a chiamata / in somministrazione, deve essere attuata mediante accordi sindacali?

No, l’accordo sindacale si intende necessario, solo per la stabile struttura occupazionale dell’impresa.

9. Le assunzioni vanno gestite attraverso accordi sindacali?

Considerando la ratio della norma (salvaguardia dei posti di lavoro), escludiamo le nuove assunzioni dal concetto di gestione dei livelli occupazionali.

10. Il concetto di gestione dei livelli occupazionali, si estende anche a ogni materia relativa alla gestione del personale (es. modifica orario di lavoro, gestione delle promozioni)?

No, il concetto si riferisce alla gestione dei livelli occupazionali intesa come provvedimenti di tipo collettivo sulla forza lavoro che impattino i livelli occupazionali (ad es. licenziamenti/prepensionamenti).

I sottoscrittori originari, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sostegni BIS, si impegneranno a mantenere una quota complessivamente pari almeno al 15% dell’emissione obbligazionaria, qualora la classe di rating attribuita da una ECAI all’impresa beneficiaria e vigente alla data della richiesta di garanzia SACE risultasse inferiore a BBB- o equivalente.

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

In caso di estensione la percentuale di copertura originaria rimane inalterata. In caso di sostituzione la percentuale di copertura della nuova operazione segue le condizioni previste dalle Condizioni Generali in linea con le richieste di nuove operazioni. Pertanto qualora ad esempio l’impresa beneficiaria sia stata interessata da eventi quali acquisizioni o fusioni che ne determinano il cambiamento dei parametri sulla cui base è calcolata la percentuale di copertura, quest’ultima verrà ricalcolata di conseguenza.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

No, non è possibile destinare i fondi a controllate diverse rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento originaria. . E’ possibile comunque limitare solo ad alcune delle controllate a cui i fondi erano stati destinati ma non prevederne delle nuove.>

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Si. SACE comunicherà al soggetto finanziatore il piano premi relativo alla nuova garanzia -  comprensivo quindi della decurtazione dal o dai corrispettivo/i annuale/i dell’ammontare relativo alla porzione di premio già corrisposta dall’impresa beneficiaria ai sensi della precedente Garanzia SACE - in relazione al periodo di rischio non ancora decorso.

In linea con quanto già avviene per il pagamento dei corrispettivi di premio per le nuove operazioni.

Si. Nelle CG è unicamente previsto che la banca debba richiedere all’impresa beneficiaria di corrispondere il delta di remunerazione. Si tratta quindi di un obbligo dell’impresa beneficiaria e non del soggetto finanziatore.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

A seconda della durata di estensione del finanziamento (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo sezione estensione per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia) . Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, e limitatamente alle estensioni oltre 6 anni e fino a 8 anni, verrà richiesto l'eventuale differenziale di premio. 

A seconda della durata del nuovo finanziamento che sostituisce il precedente (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia ). Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, le stesse non verranno rimborsate ad eccezione della porzione del corrispettivo annuale già corrisposta dall'impresa beneficiaria ai sensi della precedente operazione in relazione al periodo di rischio non ancora decorso. Tale porzione verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

In caso di estensione non è necessaria tale verifica in quanto il soggetto finanziatore non può modificare le condizioni del finanziamento originario. In caso di sostituzione, il soggetto finanziatore può modificare le condizioni del finanziamento che sostituisce quello originario e pertanto dovrà sempre verificare che il costo del nuovo finanziamento, che beneficia della Garanzia SACE e che sostituisce il precedente, è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Nella fattispecie in questione, le commissioni SACE, in funzione della percentuale garantita, vengono calcolate sull’intero importo dell’affidamento (i.e. accordato) indipendentemente dall’utilizzo/dagli utilizzi.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

L'importo del Corrispettivo Annuale è calcolato automaticamente dopo che l’ Arranger comunica sul portale la data di sottoscrizione dell’emissione obbligazionaria. I pagamenti dei Corrispettivi Annuali vengono regolati annualmente in via anticipata e calcolati sulla base dell'importo dell’ emissione obbligazionaria outstanding trimestre per trimestre. 

Il pagamento del Corrispettivo Annuale per la prima annualità avviene entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione dell’Emissione Obbligazionaria. 

I Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione dell’Emissione Obbligazionaria. Si specifica che il termine dei 10 giorni per il versamento dei Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima vale per tutte le garanzie in essere, incluse quelle con diversa indicazione all’art. 4.2 (ii) delle Condizioni Generali.

In caso di rimborso anticipato totale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito (né parte di esso).

In caso di rimborso anticipato parziale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito. SACE effettuerà un riconteggio dei corrispettivi annuali futuri in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo post rimborso anticipato parziale. La porzione di corrispettivo annuale già corrisposto dall'impresa beneficiaria, in relazione al periodo di rischio successivo al rimborso parziale, e non ancora decorso, verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo annuale utile o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.