Garanzia Italia

Factoring Mid Cap


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1. Che durata del finanziamento è necessario considerare nelle varie tipologie di operazioni factoring?

Nel caso di confirming e anticipo contratto la durata del finanziamento termina con il rimborso dell’ultima rata. Nel caso del factoring pro solvendo sia spot che rotativo, la durata viene stimata in funzione della scadenza della fattura, e nel caso di portafoglio di fatture o di un contratto che prevede la cessione rotativa di più fatture, viene stimata in funzione della scadenza prevista per la fattura più longeva.

2. Per quali tipi di operatività di factoring è ammesso il rimborso tramite piano di ammortamento?

Solamente per l’operatività di confirming e anticipo contratto.

3. In quali sotto prodotti in ambito factoring è prevista erogazione in unica soluzione entro il 30/12/2021?

Su tutti i prodotti fatta eccezione per il factoring pro solvendo e pro soluto rotativo dove è prevista erogazione dell’importo finanziato anche in più soluzioni e comunque non oltre il 30 Giugno 2022 purché tali erogazioni siano riferite ad anticipi relativi a fatture connesse a prestazioni fornite dall’impresa beneficiaria entro il 31 dicembre 2021.

4. È possibile garantire linee di credito relative a contratti di finanziamento già in essere?

Sì è possibile, a condizione che i contratti di finanziamento in essere prevedano impegni del soggetto finanziatore assunti su base cd uncommitted vengano opportunamente modificati per essere compliant con le Condizioni Generali.

5. Nell’ambito del factoring è possibile per la banca o il factor anticipare fatture emesse successivamente al 31 dicembre 2021?

Solo nel factoring pro solvendo e pro soluto rotativo è possibile anticipare fatture emesse anche successivamente al 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 Giugno 2022, a condizione che siano riferite a contratti/prestazioni fornite prima del 31 dicembre 2021.

6. Nel factoring il rispetto dello scopo del finanziamento è in relazione alla natura/tipologia dei crediti scontati o all’utilizzo della liquidità anticipata all’impresa beneficiaria?

Solamente in relazione all’utilizzo della liquidità anticipata all’impresa beneficiaria.

7. Nel confirming con i fondi depositati sul conto dedicato è possibile per il factor fornire liquidità anticipata ai fornitori o le fatture devono essere pagate a scadenza?

No non è possibile fornire liquidità anticipata ai fornitori, nell’ambito del contratto di confirming stipulato con l’impresa beneficiaria per cui vale la garanzia. Il factor potrà, comunque, prevedere un intervento a supporto dei fornitori, attraverso un’operatività di anticipazione di crediti ceduti, con lo scopo di fornire a quest’ultimi liquidità in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalle fatture emesse nei confronti .Tale operatività di anticipo crediti è indipendente dall’operazione oggetto di Garanzia Italia che, ad ogni modo, avrà ad oggetto esclusivamente il rischio di mancato pagamento da parte dell’impresa beneficiaria ai sensi della linea di confirming.

8. Nell’anticipo contratto è possibile rimborsare l’anticipo erogato dal factor tramite l’incasso delle fatture derivanti dallo stesso contratto?

No non è possibile. Il rimborso della liquidità anticipata avverrà secondo le tempistiche e le modalità definite dal piano di ammortamento.

9. Il rapporto di Confirming, oltre a prevedere la gestione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore per conto dell’impresa beneficiaria dei crediti che i fornitori di beni e servizi vantano o vanteranno nei confronti della stessa, contempla altresì il fatto, non in sé necessario, ma certamente funzionale all’efficienza dell’operatività (e come tale assolutamente ricorrente), che lo stesso soggetto finanziatore si renda cessionario dei crediti dei fornitori verso il debitore (impresa beneficiaria). Il contratto che viene perfezionato tra il soggetto finanziatore e il fornitore di regola è un contratto di cessione pro soluto con pagamento anticipato del corrispettivo.

A titolo di esempio, l’operatività confirming si svolge come segue:

il Buyer fornisce mandati di pagamento relativi a debiti di fornitura confermati per 100, con scadenza 30/9 il Factor concede ulteriore dilazione (es. + 3 mesi – sino al 31/12)

il Factor comunica la conferma ai fornitori e alcuni di questi chiedono l’anticipo ed effettuano la cessione (pro soluto) del relativo credito. Si ipotizzi che i crediti siano ceduti per un controvalore di 80.

il Factor paga, in via anticipata, il corrispettivo e diventa titolare del credito ceduto per 80, mentre resta mandataria per 20 per effettuare il pagamento a scadenza ai fornitori che non hanno chiesto l’anticipazione.

il Buyer a scadenza dilazionata deve pagare al Factor i 100 che ha confermato, di cui: 20 per esecuzione del mandato a scadenza

80 perché il Factor è diventata titolare del credito.

Si chiede quindi conferma del fatto che nel prodotto Confirming la garanzia SACE operi a favore del soggetto finanziatore nel caso di mancato pagamento da parte dell’impresa beneficiaria in entrambe le ipotesi sopra descritte. In altre parole, il soggetto finanziatore sarà pertanto beneficiario della garanzia Sace sia qualora operi come mandatario a fronte del mandato conferitogli dall’impresa beneficiaria, sia come cessionario a seguito dell’acquisto dei crediti (in pro soluto). Seguendo l’esempio precedente, in caso di mancato pagamento del buyer alla scadenza dilazionata (es. 31/12), la garanzia SACE opera su tutti i 100 non pagati (sia la parte di mandato, sia quella di cessione pro soluto)?

Il confirming è una forma tecnica che consente al factor di stipulare un accordo con un debitore in virtù del quale esegue i mandati di pagamento ed entrare in contatto con i suoi fornitori ai quali può successivamente offrire il prodotto di anticipazione del credito.

Qualora oltre al rapporto con il debitore (su cui vale la GI legata al prodotto Confirming) il factor riuscisse ad attivare dei rapporti di anticipazione con i fornitori questo prevedrebbe la sottoscrizione di un a sé stante contratto di factoring pro soluto tra factor e fornitore (cedente).

Tale azione automaticamente determinerebbe l’attivazione di una nuova operatività in cui il cliente è il fornitore che fuoriesce dal contratto di confirming e che sarebbe ascrivibile ad una nuova forma tecnica (pro soluto) fuori perimetro della garanzia.

9. La garanzia SACE per operazioni in pro solvendo vale anche per il regime not notification?

Si.

10. In caso di attivazione della garanzia per operazioni che concernono anticipo su contratti, è necessario recuperare documenti probatori del futuro credito?

No.

11. La possibilità di attivare la garanzia su un contratto quadro anteriore all'adesione ci consente di poter gestire eventuali arricchimenti di impegni richiesti al cedente con un'appendice alle attuali condizioni per le future operazioni di factoring senza per forza strutturate un prodotto ad hoc. Corretto?

Serve un contratto valido e operativo per scontare i crediti relativi ad esso e che lo stesso sia compliant con le regole definite nelle Condizioni Generali.

12. Conto corrente dedicato: è possibile utilizzare quello già attivato dalla banca Capogruppo?

Si, ma deve essere un conto dedicato a questa operatività.

13. L’operatività del conto corrente dedicato è condizionata all’indicazione nella richiesta di utilizzo del finanziamento del codice unico identificativo del finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”. Nella operatività di tipo rotativo la predetta prescrizione deve essere effettuata solo in occasione della prima richiesta di utilizzo del finanziamento oppure deve essere reiterata per ogni movimentazione del conto?

Ogni richiesta di utilizzo nel caso di factoring rotativo.

14. Il contratto quadro per le operazioni rotative può essere stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (prima del 5 giugno 2020) o necessariamente dopo?

Può essere stato stipulato anche prima del 5 giugno 2020 purché gli impegni del soggetto finanziatore siano su base “uncommitted” e sia conforme a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

15. In questa impostazione sia Confirming che Anticipo Contratti sono a tutti gli effetti dei finanziamenti con erogazione unica e rientro nelle durate previste dal decreto, con l'unica differenza che si tratta di finanziamenti finalizzati (al mandato eseguito o alla presenza del contratto) e quindi più limitati rispetto a un finanziamento "generale", pur avendo le stesse caratteristiche di durata, erogazione, è corretto?

Si.

16. Nel caso di factoring pro solvendo la garanzia copre anche gli eventuali rischi di revocatoria che dovessero sorgere negli anni a venire in caso di default del cedente? E, se affermativo, c’è una scadenza?

Si e non è espressamente previsto un termine entro il quale opera la reviviscenza della Garanzia SACE.

17. Il contratto di finanziamento (factoring) deve essere nuovo o può essere un contratto già in essere?

Il contratto di finanziamento può essere anche sottoscritto in data antecedente all’adesione alle condizioni generali o al rilascio della garanzia SACE, a condizione che gli impegni del soggetto finanziatore siano stati assunti su base cd uncommitted e che il contratto di finanziamento medesimo ed i relativi finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle Condizioni generali (cfr def. Contratto di Finanziamento)

18. Anticipo su contratto: il rientro/ammortamento dell'anticipo deve avvenire a scadenze fisse (multipli di 3 mesi) oppure può essere relazionato alle tempistiche di fatturazione e di successiva cessione delle fatture, con la percentuale di recupero dell'anticipo contratti prevista dalla delibera?

Secondo il piano di ammortamento previsto (multipli di 3 mesi a scadenze fisse).

19. Dove è possibile reperire la documentazione necessaria affinchè si possa accedere a Garanzia Italia?

La documentazione da compilare per richiedere la Garanzia Italia è disponibile al seguente link https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanzia-italia-mid-cap/garanzie-factoring-mid-cap

20. Nell’ambito del factoring pro solvendo la revocatoria sul cedente fa cadere la garanzia concessa?

No, la Garanzia SACE ha anche ad oggetto le somme corrisposte dal cedente al factor che dovessero essere state restituite in conseguenza di azioni revocatorie. Inoltre, con specifico riferimento al factoring pro-solvendo, la Garanzia SACE copre il rischio di mancato pagamento di qualunque importo dovuto dal cedente, ivi inclusi anche gli eventuali importi dovuti a seguito della revoca della cessione dei Crediti.

Rientrano nella categoria Mid Cap le imprese diverse dalle PMI secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e che, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, abbiamo un numero di dipendenti non superiore a 499 determinato sulla base delle unità lavoro-anno (ULA) e senza tener conto (esclusivamente per criterio ULA non superiore a 499) di eventuali imprese collegate e/o associate.

Sì, possono richiedere la garanzia gratuita SACE tutte le imprese Mid Cap fino a 499 dipendenti (ULA) diverse da PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.

Per ULA (unità-lavorative-anno) si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Si intende il fatturato complessivo realizzato dalla sola impresa beneficiaria nel corso dell’anno 2019.

Indipendentemente da criteri dimensionali dell’impresa richiedente (fatturato e/o dipendenti), la Garanzia SACE per l’operatività gratuita Mid Cap è fissata all'80%. Pertanto, indipendentemente dallo scopo del finanziamento (investimenti, circolante, rimborso/rinegoziazione dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario, etc.), la % garantita, a partire dal 1° luglio 2021, sarà solo pari all’80%.

Sì, qualora alla data della richiesta non abbia saturato l’importo massimo garantito di EUR 5 mln (“Plafond”) e nei limiti della disponibilità residua del Plafond.

La garanzia gratuita è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che l’impresa beneficiaria non è tenuto a versare. L'impresa beneficiaria si impegna a rispettare il massimale previsto dalla normativa di riferimento.

L’impresa può richiedere più finanziamenti assistiti da garanzie gratuite SACE rispettando complessivamente i limiti di EUR 5 milioni del Plafond. Gli importi garantiti (in linea capitale) andranno a cumularsi con quanto già garantito dal Fondo.

No, non cumulano.

No, è necessario richiedere due finanziamenti distinti: uno come Mid Cap Nro Dipendenti < 499 che verrà assistito da garanzia gratuita nei limiti del Plafond garantito di 5 mln disponibile, e l’altro come Grande Impresa (“GI”) secondo il processo standard Garanzia Italia.

L’importo massimo garantito dei 5 milioni è per impresa e può essere ottenuto anche con più richieste fatte a diversi soggetti finanziatori o nell’ambito di un pool.

La Mid Cap può richiedere il finanziamento per i medesimi scopi previsti per l’operatività standard Garanzia Italia.

No. Per la sola operatività Mid Cap non è previsto questo impegno.

Per le operazioni finanziarie garantite da SACE a favore delle Mid Cap ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell’intervento, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti dal Quadro temporaneo e che sono riportati nelle Condizioni Generali specifiche per l’operatività Mid Cap.

L’aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

E’ a disposizione sul portale Garanzia Italia, nella sezione documenti, il simulatore di calcolo in excell, selezionando nell’apposita casella Dimensione Impresa la catg Mid Cap. E’ inoltre consultabile sul sito di Garanzia Italia il documento a supporto (“Tavole pricing Garanzia Italia”), che riporta un riepilogo con tutte le tabelle dei premi teorici di garanzia per Garanzia Italia Mid Cap ai fini della definizione dell’aiuto.

Tale aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, che prevedono specifici massimali per impresa differenziati a seconda dell’appartenenza al settore economico.

Contestualmente all’emissione della Garanzia, SACE comunicherà mediante PEC i valori di COR ed ESL all’impresa beneficiaria all’indirizzo indicato nella richiesta di finanziamento.

No, per l’operatività Mid Cap gratuita vige la sola procedura “semplificata”.

In caso di violazione SACE potrà richiedere all’impresa beneficiaria un importo pari all’equivalente sovvenzione lordo indicato nella lettera di garanzia.

Sì, bisognerà aderire alla Condizioni Generali di Garanzia Italia per l'operatività gratuita Mid Cap (Allegato 7) e firmare il modulo di accreditamento (Allegato 3) indicando il medesimo referente prodotto utilizzato per l'operatività standard di Garanzia Italia.

No. Per l’operatività Mid Cap sono previsti gli stessi adempimenti antimafia già previsti per l’operatività Garanzia Italia.

Si, i limiti di cui sopra possono essere superati qualora la Mid Cap dichiari che il finanziamento garantito richiesto è inferiore all’importo del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento previsto nei 12 mesi successivi alla data della richiesta.

Dovranno essere sempre trimestralmente comunicati a SACE i seguenti eventi: 

  • la proposta transattiva presentata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  • l'ammissione dell'impresa beneficiaria alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia).

Inoltre, per aggiungere più dettagli riguardo le info inserite nel report trimestrale, è a disposizione la modalità online per la comunicazione degli eventi

Per il calcolo si considera l’importo garantito dal Fondo dei finanziamenti in essere al momento della richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SACE.

Se i finanziamenti garantiti dal Fondo sono stati erogati, si considera l’importo garantito del debito residuo, mentre per i finanziamenti non ancora erogati si considera l’importo oggetto di copertura di cui alle garanzie emesse dal Fondo.

SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia Italia ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso agli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito del Temporary Framework, che dovranno essere auto-dichiarati dall'azienda.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

Garanzia Italia Mid Cap è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia SACE Mid Cap è concessa in combinazione con gli aiuti di cui alla sezione 3.1 relativamente ai premi di garanzia che l’Impresa Beneficiaria non è tenuta a versare e nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Infine Garanzia Italia Mid Cap può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3 se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Esclusivamente con riferimento all'operatività Garanzia Italia - MID CAP, il Decreto Sostegni BIS ha eliminato, anche con riferimento alle garanzie già emesse alla data di entrata in vigore del Decreto, l'impegno in capo all'impresa beneficiaria e alle altre imprese con sede in Italia appartenente allo stesso gruppo dell'impresa beneficiaria, a non distribuire i dividendi.

Possono considerarsi ammissibili nella misura in cui l'acquisto di partecipazioni non sia effettuato nell'ottica di operazione/i di pura natura finanziaria. Pertanto sono ammesse le operazioni di acquisizione se strumentali all'attività di impresa e inquadrabili in un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività tipica di impresa a monte o a valle.

L'istituto finanziatore dovrà pertanto acquisire nel proprio fascicolo istruttorio:

  • Dossier BIOS CERVED delle società interessate dall'operazione per verificare che abbiano lo stesso codice ATECO o codici ATECO che si integrino
  • dettaglio delle percentuali di quote/azioni oggetto dell'operazioni di acquisizione
  • piano di sviluppo da cui risulti che la finalità è collegata a un piano di crescita aziendale e da mettere in relazione all'attività tipica di impresa.

La documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro in fase di verifica e controllo.

Ai fini della richiesta della Garanzia Italia Mid Cap è necessario indicare oltre al rating anche la PD associata calcolata sulla base dei criteri di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"). Nei casi in cui il soggetto finanziatore non dovesse essere in grado di applicare un rating interno ("IRB - Internal Rating Based") e non risultasse quindi possibile comunicare una PD calcolata ai sensi della Circolare 285, la PD potrà essere calcolata anche attraverso metodi alternativi quali il rating/modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI.

 

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

Nel caso di estensione verrà mantenuta la percentuale di copertura esistente. Pertanto verrà mantenuto il 90% ovvero l’80% per le operazioni di rifinanziamento. Nel caso di sostituzione verrà invece applicata unicamente la percentuale di copertura prevista a partire dal 1 luglio per le midcap ovvero l’80%.

No. Sia per nuove operazioni sia per allungamenti di durata delle garanzie già concesse mediante estensione o sostituzione rimane la gratuità dell’intervento e non è richiesto il versamento di un premio di garanzia. Tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework, un premio teorico di garanzia è calcolato per ciascun prestito. Tale premio teorico di garanzia è calcolato in funzione della durata del prestito garantito e della copertura della garanzia, sulla base dei corrispettivi annuali che sono stati riportati nelle corrispondenti Condizioni Generali Mid Cap. I premi annuali teorici di garanzia saranno applicati all'importo del debito residuo del prestito garantito per ogni anno e saranno poi attualizzati alla data di concessione della garanzia utilizzando il tasso di sconto calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008. L’importo, come sopra determinato, sarà considerato quale sovvenzione (ESL) riconosciuta al beneficiario finale ai sensi della Sezione 3.1. del Temporary Framework COVID-19.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.

Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo e durata del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Liquidità, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalla rateizzazione concessa o da concedersi da parte dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.