Cos’è e come funziona il Fondo di garanzia per le PMI?

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Il Fondo di Garanzia per le PMI è un importante strumento a sostegno della competitività delle imprese e dei professionisti che non dispongono di sufficienti garanzie per accedere al credito bancario. Scopri di più!

In questo articolo parleremo di: 

  • cosa è il Fondo di Garanzia per le PMI;
  • chi può accedere al Fondo;
  • come funziona;
  • quali operazioni garantisce e in che misura;
  • come richieder la garanzia del Fondo
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Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è uno strumento agevolativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), finanziato anche con risorse dell’Unione europea, per facilitare l’accesso al credito delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie che di norma vengono richieste per accedere ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro. In altre parole, grazie a questo strumento è lo Stato a fare da garante all’impresa per una parte del prestito. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Negli ultimi anni, il susseguirsi di eventi critici come la pandemia e la crisi russo-ucraina, e da ultimo il riacutizzarsi del conflitto arabo-israeliano, hanno spinto un numero crescente di imprese a fare ricorso a questo strumento, che si è rivelato di importanza strategica per fronteggiare le loro esigenze di liquidità. Basti pensare che il numero di domande accolte nel 2019 nel periodo pre-Covid era pari a 126 mila, e nel 2020 è esploso passando a 1,6 milioni. Secondo gli ultimi dati del Fondo, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, sono state accolte 235.893 domande e garantiti 34.801.298.195 euro.

 

 

 

Chi può accedere al Fondo?

Possono accedere al Fondo di garanzia le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte regolarmente al Registro delle Imprese, ed i professionisti titolari di partita IVA.

Le PMI sono le imprese che operano sul territorio italiano che hanno:

 

  • meno di 250 occupati
  • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

Le imprese possono richiedere l’intervento del Fondo a prescindere dal settore o dall’attività economica svolta. Vi sono alcune eccezioni come i servizi finanziari e assicurativi, le amministrazioni pubbliche e della difesa, le attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni ed organismi extraterritoriali, per i quali non è possibile presentare la richiesta.

Come funziona?

Il Fondo è gestito per conto del MIMIT da un Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI) costituito da sei banche, con Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria. 

Il funzionamento del Fondo, istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, è regolato dalle Disposizioni Operative aggiornate a partire dal 1° gennaio 2024. Infatti, il D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, così come convertito dalla Legge n.191 del 15 dicembre 2023, introduce la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, dettando la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, al termine del regime straordinario adottato nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato al fine di fronteggiare le ripetute crisi degli ultimi anni.

La nuova disciplina prevede alcune variazioni rispetto agli anni precedenti, ma prima di esaminarle è importante capire in base a quali criteri viene stabilita la percentuale di copertura della garanzia. A partire dal 2019, infatti, è stato introdotto un criterio di copertura proporzionale al livello di rischio delle imprese secondo cui maggiore è il livello di rischio associato a un’impresa, maggiore sarà il livello di copertura fornito dal Fondo. A tal fine, è stato istituito un sistema di rating suddiviso in 5 fasce per valutare il rischio delle imprese.

Partendo da questo presupposto, che rimane invariato, la nuova normativa stabilisce che il Fondo operi secondo le modalità seguenti:

  1. ogni impresa può ricevere una garanzia massima di 5 milioni di euro. Va tuttavia segnalato che manca ancora (essendo scaduto nel 2023) il metodo di calcolo degli aiuti sotto forma di garanzia per importi garantiti superiori a 2,5 milioni. Ciò comporta che, con la scadenza del Quadro Temporaneo, garanzie di ammontare superiore non potranno essere concesse. È dunque essenziale che si acceleri il confronto con la Commissione UE per la definizione di un metodo di calcolo.
  2. Le PMI possono ottenere garanzie fino:
    • all’80% per finanziamenti destinati a programmi di investimento o a start-up;
    • al 60% per esigenze di liquidità per imprese di categoria 3 e 4;
    • al 55% per quelle nelle categorie 1 e 2.
  3. È previsto il pagamento di una commissione una tantum che può arrivare fino all’1% dell’importo garantito, ma non è richiesta per microimprese, start-up innovative, PMI innovative, operazioni Nuova Sabatini e micro-credito.

Inoltre, previa autorizzazione della Commissione Europea, anche le Midcap (250-499 dipendenti) potranno ricevere garanzie fino al 30% per esigenze di liquidità e fino al 40% per il finanziamento di programmi di investimento.

 

Quali operazioni garantisce e in che misura?

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzate all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture stabilite dalle Disposizioni operative del Fondo e dall’attuale disciplina transitoria:

  1. garanzie diretta dell’80% e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi non superiore all’80% del finanziamento:
    • per le operazioni finanziarie a fronte di investimento;
    • per le operazioni di liquidità in favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo;
    • per tutte le tipologie di impresa beneficiaria e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
  2. garanzia diretta e riassicurazione al 60% per operazioni di liquidità in favore di imprese rientrante nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo.

 

Come richiedere la garanzia del Fondo?

L'impresa o il professionista non possono inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma devono rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà poi l’istituto bancario che presenterà materialmente la domanda al Fondo e gestirà la pratica.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e che si occuperà di richiedere la controgaranzia al Fondo.

Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre i Confidi devono rientrare tra quelli accreditati.

Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera dal Consiglio di gestione che si riunisce due volte a settimana. L'impresa viene informata vie e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

Sul sito ufficiale fondidigaranzia.it è possibile trovare informazioni sugli aggiornamenti, la modulistica, le disposizioni operative ed i chiarimenti operativi.

 

Origine non preferenziale

L’origine non preferenziale (il cosiddetto Made in) si basa sull’insieme di regole emanate dall’Unione europea che qualificano gli scambi con i Paesi non legati ad essa da accordi tariffari: i prodotti venduti a questi Paesi pagano un dazio convenzionale, cioè pieno, previsto dalla tariffa doganale comune.

Le norme di origine non preferenziale sono utilizzate per determinare il paese di origine delle merci ai fini dell'applicazione del trattamento della nazione più favorita (MFN- Most Favoured Nation), ma anche per l'attuazione di una serie di misure di politica commerciale quali dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia e restrizioni quantitative o contingenti tariffari. Sono utilizzati anche per le statistiche commerciali, gli appalti pubblici e la marcatura di origine.

Per determinare l’origine non preferenziale di un prodotto, una delle norme principali a cui fare riferimento è l’articolo 60 del Codice Doganale Unionale (CDU), secondo il quale:

  • le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. L’articolo 31 del Regolamento Delegato 2015/2446 (RD) specifica che l’intero processo produttivo/economico deve essere svolto in un solo Paese ed elenca le tipologie di prodotti interamente ottenuti, come ad esempio le materie prime coltivate, allevate o estratte in un determinato Paese;
  • le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. A questo proposito, l’articolo 34 del RD identifica le cosiddette “operazioni minime”, ossia le lavorazioni e trasformazioni non ritenute sostanziali ai fini del conferimento dell’origine, come l’assemblaggio, l’imballaggio, la spolveratura, ecc...). Ad esempio, se si importa un container pieno di telai, ruote, manubri, freni e pedali fabbricati in Cina e, in Italia, si procede a stringere viti e bulloni sino ad ottenere delle biciclette, queste non potranno essere definite “made in Italy”, ma conserveranno l’origine cinese dei componenti.

Anche in questo caso, per stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine di quel Paese, valgono le regole primarie del salto tariffario, della trasformazione specifica e del valore aggiunto.

L’origine non preferenziale delle merci viene attestata con il Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio rispetto alla sede dell’esportatore sotto la responsabilità diretta dell’azienda dichiarante. Il Certificato di Origine deve recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci cui si riferisce (come quantità, natura, peso lordo, peso netto, etc.) ed attestare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Paese.

In caso di dubbi in merito all’origine dei prodotti, un’impresa può ricorrere all’I.V.O. (Informazione Vincolante in materia di Origine), che è strumento volto a definire in modo certo ed univoco l’origine - preferenziale o non preferenziale - di un prodotto, sia all’importazione che all’esportazione. L’I.V.O. è vincolante in tutta la UE, per tutte le dogane comunitarie ed ha una validità di 3 anni.


 

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