Incoterms® 2020: Classe C

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Gli Incoterms®, acronimo di International Commercial Terms, costituiscono un vocabolario condiviso che semplifica la compravendita di merci a livello globale. La classe C comprende quattro clausole (CPT, CIP, CFR e CIF) pensate per il trasporto marittimo, ma adattabili anche ad altri modi di trasporto.

Gli Incoterms® sono regole standard definite dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per semplificare le compravendite internazionali. Sono utili a stabilire chi fa cosa e quando durante il processo di scambio, eliminando ambiguità e facilitando la collaborazione tra le parti. L’ultima versione degli Incoterms, risalente al 2020, include 11 clausole contrattuali che definiscono gli obblighi e i diritti delle parti coinvolte nella compravendita internazionale. Tra queste, quattro clausole (CPT, CIP, CFR e CIF) compongono la classe C, specificamente pensata per il trasporto marittimo, ma adattabili anche ad altri modi di trasporto. Quelle relative esclusivamente al trasporto marittimo sono CFR e CIF, mentre CPT e CIP possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

Nelle rese di classe C, il venditore si impegna a consegnare la merce quando la rimette al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione. Le quattro clausole della Classe C:

In questo articolo scoprirai le caratteristiche degli Incoterms di classe C

 

 

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Gli Incoterms®, acronimo di International Commercial Terms, costituiscono un vocabolario condiviso che semplifica la compravendita di merci a livello globale. La classe C comprende quattro clausole (CPT, CIP, CFR e CIF) pensate per il trasporto marittimo, ma adattabili anche ad altri modi di trasporto.

Gli Incoterms® sono regole standard definite dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per semplificare le compravendite internazionali. Sono utili a stabilire chi fa cosa e quando durante il processo di scambio, eliminando ambiguità e facilitando la collaborazione tra le parti. L’ultima versione degli Incoterms, risalente al 2020, include 11 clausole contrattuali che definiscono gli obblighi e i diritti delle parti coinvolte nella compravendita internazionale. Tra queste, quattro clausole (CPT, CIP, CFR e CIF) compongono la classe C, specificamente pensata per il trasporto marittimo, ma adattabili anche ad altri modi di trasporto. Quelle relative esclusivamente al trasporto marittimo sono CFR e CIF, mentre CPT e CIP possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

Nelle rese di classe C, il venditore si impegna a consegnare la merce quando la rimette al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione. Le quattro clausole della Classe C:

CPT – Carriage Paid To (Trasporto Pagato Fino a)

La clausola CPT (Carriage Paid To) è una tra le più utilizzate nelle spedizioni internazionali. In questa formula, il venditore assume l’onere di consegnare la merce al vettore da lui scelto (ad esempio una compagnia marittima) in un luogo concordato. Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto e a sostenere le spese necessarie per l’invio della merce fino al luogo di destinazione pattuito. Una volta che la merce viene affidata al vettore, i rischi e le responsabilità per eventuali danni della merce o perdite della stessa, passano automaticamente all’acquirente.

Generalmente, la clausola CPT copre i costi di trasporto principali (ad esempio nolo marittimo, spese portuali), ma non include le spese accessorie come l’assicurazione o le tasse di importazione, che possono essere concordate in anticipo tra compratore e venditore e incluse nel prezzo finale.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e Assicurazione Pagati Fino a)

La clausola CIP, acronimo di Carriage and Insurance Paid To è una regola Incoterms simile alla CPT, con, però, un’aggiunta fondamentale: la copertura assicurativa minima contro i danni o la perdita durante il trasporto. Il venditore consegna la merce al vettore o a un suo incaricato in un luogo concordato. Da quel momento, la responsabilità per la merce passa all’acquirente. Tuttavia, il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto e a sostenere le spese per l’invio della merce al luogo convenuto. In aggiunta, deve fornire una copertura assicurativa “All risk”, che copra tutti i rischi tranne quelli esclusi esplicitamente. Le parti sono libere di concordare un livello di copertura assicurativa inferiore. Infine, il venditore può essere tenuto a sdoganare la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel Paese di destinazione. Spetta all’acquirente occuparsi dello sdoganamento all’importazione e di eventuali dazi doganali. 

CFR – Cost and Freight (Costo e Nolo)

Con la clausola CFR (Cost anda Freight), il venditore si impegna a consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco concordato, assumendosi i costi e la stipula del contratto di trasporto fino al porto di destinazione. Tuttavia, è importante sottolineare che il rischio di perdita o danni alla merce passa all’acquirente nel momento in cui la merce viene caricata a bordo della nave. Le eventuali formalità di esportazione sono a carico del venditore.

Questa regola presenta delle criticità legate alla discrepanza tra il momento del trasferimento del rischio e quello in cui vengono sostenute le spese. Infatti, il contratto indicherà sempre un porto di destinazione, ma il porto di imbarco (dove avviene il passaggio di responsabilità) potrebbe non essere esplicitamente specificato. Pertanto, se il compratore ha un interesse particolare per il porto d’imbarco, è consigliabile indicarlo chiaramente nel contratto per evitare possibili fraintendimenti e tutelare i propri interessi.

CIF – Cost, Insurance and Freight (Costo, Assicurazione E Nolo)

La resa Cost, Insurance and Freight è una modalità di compravendita utilizzata nel trasporto marittimo di merci, che definisce le responsabilità di venditore e acquirente. In questa modalità, il venditore assume l’onere di consegnare la merce a bordo della nave nel porto concordato, di stipulare un contratto di trasporto e pagare le relative spese per l’invio della merce fino al porto di destinazione indicato. Il venditore deve, inoltre, fornire una copertura assicurativa minima contro i rischi di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili.

Come per la clausola CFR, il rischio di perdita o danni alla merce passa all’acquirente nel momento in cui la merce viene caricata a bordo della nave. Anche in questo caso, il contratto specificherà un porto di destinazione, ma potrebbe non indicare il porto di imbarco, dove avviene il passaggio di responsabilità. L’acquirente ha la possibilità di richiedere una copertura assicurativa maggiore di quella minima obbligatoria concordando specificamente con il venditore o stipulando contratti assicurativi addizionali. Infine, le eventuali formalità di esportazione sono a carico del venditore.

La classe C (CPT, CIP, CFR, CIF) degli Incoterms® 2020, dedicata al trasporto marittimo (ma adattabile anche ad altri modi di trasporto), stabilisce le regole per la suddivisione di costi, rischi e obblighi tra venditore e acquirente nella compravendita internazionale di merci. In generale, il venditore avrà la responsabilità di consegnare la merce al vettore e sopportare i costi di trasporto fino al porto concordato. A partire dal momento in cui la merce viene affidata al vettore, il rischio di perdita o danni passa all’acquirente. Questo significa che, in caso di eventi avversi come smarrimento, furto o avarie durante il trasporto, sarà l’acquirente a subirne le conseguenze economiche, a meno che non abbia stipulato un’assicurazione adeguata.



 

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