Incoterms®: cosa sono e quali sono le novità introdotte nel 2020
Nel commercio internazionale, quando si negozia e successivamente si sottoscrive un contratto di compravendita, è di fondamentale importanza accordarsi con la controparte sul momento e sul luogo in cui rischi e costi legati al trasporto della merce passano dal venditore al compratore. Il passaggio dei rischi da una parte all’altra può anche avvenire in un momento (e, quindi, luogo) diverso al momento (luogo) in cui avviene il passaggio dei costi.
All’interno degli Incoterms®, il passaggio dei rischi è identificato come “consegna” delle merci.
Cosa sono gli Incoterms®?
Al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, si è deciso a livello internazionale di introdurre una serie di termini di “resa merce”, chiamati Incoterms® (International Commercial Terms): si tratta di regole atte a identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.
La loro funzione è di agevolare gli scambi commerciali, stabilendo chiaramente le obbligazioni delle parti di un contratto di vendita, soprattutto nei casi in cui esse siano stabilite in Paesi diversi, riducendo il rischio di complicazioni legali.
Il ricorso agli Incoterms® è facoltativo: ai fini della loro validità in una compravendita, essi devono essere espressamente previsti dal contratto e preventivamente accettati da entrambe le parti. È da specificare che gli Incoterms® si riferiscono al contratto di vendita e non al contratto di trasporto e spedizione né a quello di assicurazione e/o di finanziamento, sebbene sia consigliato che questi tengano conto delle condizioni di vendita stabilite per evitare incoerenze e conseguenze inattese.
Come nascono gli International Commercial Terms
Gli Incoterms® sono stati elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI, in inglese ICC) per la prima volta nel 1936 ed hanno da subito assunto una grande importanza negli scambi commerciali internazionali e, di recente, anche in quelli nazionali. Sono stati periodicamente aggiornati nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, al fine di essere in linea con l’evoluzione delle pratiche commerciali.
L’ottava revisione, iniziata nel 2016, ha condotto ad una nuova edizione degli Incoterms®, pubblicata il 10 Settembre 2019 e entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2020. Ad ogni modo, ogni precedente edizione resta valida e sempre applicabile, se espressamente richiamata nel contratto.
Quali sono le novità Incoterms® 2020
Negli Incoterms® 2020, è stata introdotto il DPU (Delivered at Place Unloaded), che ha sostituito il DAT (Delivered at Terminal): la variazione del nome è stata effettuata per enfatizzare il fatto che il luogo di destinazione non debba per forza essere un terminal strettamente inteso ma possa essere un qualsiasi luogo convenuto. Non è stata apportata alcuna modifica sostanziale alle altre condizioni della resa.
Tra le novità della nuova edizione, gli Incoterms® 2020:
- Rispondono all’esigenza del mercato di poter disporre di una polizza di carico con un’annotazione di messa a bordo nella regola del Free Carrier (FCA) con trasporto via mare. In sede contrattuale, il venditore e il compratore possono accordarsi affinché l’acquirente dia istruzione al vettore di finire al venditore la polizza di carico (on board Bill of Lading) così da rendere possibile l’emissione della lettera di credito e facilitare eventuali richieste della banca.
- Presentano diversi livelli di copertura assicurativa in Cost Insurance and Freight (CIF) e Carriage and Insurance Paid To (CIP). Nelle precedenti edizioni, CIF e CIP prevedono l’obbligo a carico del venditore di stipulare una polizza assicurativa conforme alla Institute Cargo Clause C (livello minimo). Nell’edizione 2020, la resa CIP prevede, invece, una copertura conforme alle Institute Cargo Clauses A (All Risks, livello massimo di copertura). Rimane invariato il livello C per la resa CIF.
- Delineano la possibilità di organizzare il trasporto con mezzi propri in FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) e Delivered Duty Paid (DDP). Nell’edizione precedente si ipotizzava che il trasporto venisse sempre effettuato da un vettore terzo rispetto alle parti.
Inoltre, nell’edizione 2020, i costi a carico di ciascuna delle parti sono raggruppati negli articoli A9/B9 (sezione A Obbligazioni del venditore, sezione B Obbligazioni del compratore - A9/B9 Allocazione dei costi) di ciascun Incoterms®: in tal modo, l'identificazione dei costi a carico di ciascuna controparte è decisamente più immediata rispetto all'edizione precedente.
L’edizione Incoterms® 2020 è di più facile consultazione ed ha come principale obiettivo quello di limitare il più possibile dubbi e malintesi, soprattutto per ciò che concerne il trasferimento dei rischi e delle responsabilità, le ispezioni delle merci, l’imballaggio, la marcatura e i requisiti di sicurezza.
Le note esplicative dell’edizione 2020 sono più dettagliate (spiegano i principi base di ogni regola e forniscono informazioni di carattere interpretativo); inoltre, gli Incoterms® 2020 sono pubblicati sia nel formato tradizionale (per ogni resa, vengono elencati tutti gli articoli) sia in un formato “orizzontale” in cui tutte le rese sono raggruppate per articolo: per esempio, per l’articolo A1 “Obblighi generali”, vengono illustrati gli obblighi generali in capo al venditore per ogni Incoterms®. Tale scelta stilistica è stata motivata dalla volontà di rendere più facilmente individuabili le responsabilità di compratore e venditore e poter effettuare un più rapido raffronto tra le varie rese.
Dall’edizione 2010, gli Incoterms® sono raggruppati sulla base della modalità di trasporto utilizzata:
- Rese per qualsiasi modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
- Rese per trasporto via acqua: FAS, FOB, CFR, CIF
Tuttavia, il precedente criterio di raggruppamento risulta molto utile al fine di comprendere appieno quando i rischi e i costi passano da venditore a compratore.
Come vengono classificati
Gli 11 Incoterms® possono essere classificati per cumulo di obbligazioni in capo al venditore come segue:
- Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore)
- Gruppo F: FCA – FAS - FOB (trasporto principale a carico del compratore)
- Gruppo C: CPT – CIP – CFR - CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
- Gruppo D: DAP – DPU - DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).
Di seguito una breve analisi di ogni singolo termine.
EXW - "EX WORKS"
È la resa che comporta minori rischi e costi a carico del venditore.
I costi e i rischi legati al trasporto delle merci passano dal venditore all’acquirente quando il venditore mette le merci a disposizione dell'acquirente presso il luogo convenuto, che generalmente coincide con il magazzino del venditore. Le operazioni di caricazione della merce sul mezzo e di eventuale sdoganamento all’esportazione sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui, come spesso avviene, la merce viene caricata sul mezzo dal venditore, si consiglia di utilizzare nel contratto la resa EXW Loaded: ciò garantisce una più chiara ripartizione di costi e rischi tra le parti. Analogamente, quando è il venditore a occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, si consiglia di modificare la resa di conseguenza, per esempio EXW caricato e sdoganato, o di utilizzare la resa FCA.
Nel caso in cui, invece, il luogo convenuto sia un luogo diverso dal magazzino del venditore, quest’ultimo ha l’obbligo di consegnare la merce scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto della merce fino a tale luogo. Rimane in capo al compratore (salvo ove diversamente concordato) l’obbligo di caricarla sul mezzo da lui individuato.
È opportuno specificare che, seppur le operazioni di sdoganamento siano generalmente a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale, di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio della UE, in quanto unico soggetto stabilito nel territorio unionale (infatti, nel caso di esportazione, il compratore non stabilito nella UE non risponde in alcun modo di eventuali inadempienze nei confronti delle autorità nazionali e unionali).
La resa EXW sembrava sul punto di sparire nella nuova versione degli Incoterms® ma è stata mantenuta. La stessa ICC ne raccomanda comunque un utilizzo limitato al commercio nazionale.
FCA "FREE CARRIER"
Il venditore consegna la merce presso un luogo convenuto che può essere:
- la sede o i locali del venditore (fabbrica o magazzino). In tal caso, le merci sono consegnate (ossia, i rischi e i costi passano dal venditore al compratore) quando sono caricate sul mezzo di trasporto del vettore messo a disposizione dall'acquirente.
- altro luogo convenuto. Le merci sono consegnate quando raggiungono il luogo convenuto, pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e messe a disposizione del vettore o di altro soggetto nominato dall'acquirente. È consigliato specificare, oltre al luogo convenuto, il punto esatto all’interno di tale luogo in cui avverrà la consegna, in modo tale da chiarire il momento preciso in cui il rischio e il costo del trasporto passano all’acquirente, e il momento (data o periodo) in cui avverrà la consegna.
In entrambi i casi, la resa FCA prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.
FAS - "FREE ALONGSIDE SHIP"
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
I rischi e gli oneri del trasporto si trasferiscono dal venditore al compratore non appena la merce viene collocata accanto alla nave scelta dal compratore al porto convenuto (per esempio, sulla banchina).
La resa FAS prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.
FOB - "FREE ON BOARD"
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall'acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CPT - "CARRIAGE PAID TO"
La consegna della merce ed il trasferimento del rischio avvengono quando il venditore mette la merce a disposizione del vettore incaricato dal venditore.
Il venditore si assume i costi del trasporto fino al luogo di destinazione indicato ma non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione.
Pertanto, il momento di passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto. Si consiglia, pertanto, di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Nel caso in cui ci siano diversi vettori, come nel trasporto multimodale, il rischio del trasporto passa dal venditore all’acquirente quando la merce è consegnata al primo vettore della catena. In tale caso, il punto di consegna è deciso dal venditore.
La resa CPT prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CIP - "CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO"
I rischi passano dal venditore al compratore quando il venditore mette a disposizione la merce nel luogo concordato con il compratore (luogo di consegna).
Il venditore stipula il contratto di trasporto, assumendosene i costi, per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Inoltre, il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa All Risk (Cargo Clause A, copertura assicurativa massima), tenendo conto anche delle modalità di trasporto. Pertanto, la differenza rispetto alla resa CPT è che nella resa CIP il venditore deve sopportare i costi relativi all’assicurazione.
La resa CIP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CFR - "COST AND FREIGHT"
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna le merci a bordo della nave, nel porto concordato con il compratore. Quest’ultimo si fa carico di tutti i rischi del trasporto dal luogo di consegna fino al luogo di destinazione. Il venditore è tenuto a concludere il contratto di trasporto ed assumersene i costi fino al luogo di destinazione.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Nella clausola CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell’acquirente per l’acquisto di una copertura assicurativa per il trasporto dal porto di carico a quello di destinazione.
La resa CFR prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CIF - "COST, INSURANCE AND FREIGHT"
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna le merci a bordo della nave e deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce fino al porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa al compratore quando le merci si trovano a bordo della nave.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Il venditore è tenuto a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), Qualora l'acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.
La resa CIF prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
DAP - "DELIVERED AT PLACE"
Il venditore consegna - e trasferisce il rischio - all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente nel luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato (terminal o magazzino, ecc.).
La resa DAP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, sarà lui a sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa di essere sdoganata.
DPU - "DELIVERED AT PLACE UNLOADED"
Questa resa sostituisce, nell’edizione 2020, la resa DAT.
Sulla base del DPU, il venditore consegna - e trasferisce il rischio - all'acquirente quando la merce è messa a disposizione del compratore, scaricata dal mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione concordato. Pertanto, è opportuno che il venditore si assicuri di essere in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto.
Il venditore si assume tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione.
La resa DPU prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione.
Il venditore non ha l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità.
DDP - "DELIVERED DUTY PAID"
Il venditore consegna - e trasferisce rischi e costi - all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione dell'acquirente nel luogo di destinazione, già, se del caso, sdoganata all’importazione.
Il venditore ha, pertanto, l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo di eventuali dazi all’import.
In tutti i termini, tranne l'EXW, il venditore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento per l'esportazione. In tutti i termini, tranne il DDP, il compratore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento all'importazione.
In tutti i termini, tranne l'EXW, il venditore è tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. Nel caso di utilizzo della resa FCA con luogo di consegna diverso dal magazzino del venditore, il venditore carica il mezzo utilizzato per traportare la merce fino al luogo di consegna ma non ha obbligo di scaricamento da tale mezzo né, tantomeno, di caricamento sul mezzo dell’acquirente. In tutti i termini, tranne nel DPU, il compratore è tenuto a scaricare la merce nel luogo di consegna.