La fideiussione assicurativa per l'esecuzione di appalti pubblici

La fideiussione assicurativa rappresenta una soluzione efficace e conveniente per le imprese che partecipano ad appalti pubblici. Scopri di più!

Nel momento in cui un’impresa decide di presentarsi ad una gara per l’esecuzione di un appalto pubblico, oltre a dover dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità tecniche e quelle economiche e finanziarie, è anche tenuta a versare una cauzione a garanzia delle proprie prestazioni.

Tale obbligo è definito dal Codice degli Appalti o Codice dei Contratti Pubblici (istituito con D.lgs. 50/2016 e recentemente riformato dal D.Lgs. 36/2023), il testo unico che disciplina e regolamenta i rapporti tra gli enti della Pubblica Amministrazione e le aziende che per suo conto svolgono lavori, offrono servizi e/o forniture.

Nello specifico, il Codice dei contratti pubblici prevede che i concorrenti debbano consegnare all’ente appaltante, insieme ai vari documenti previsti dal bando di gara, una garanzia provvisoria (art. 106 D.Lgs. 36/2023). Successivamente, il concorrente che si aggiudica il contratto di appalto dovrà consegnare all’ente appaltante una garanzia definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023).

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Nel momento in cui un’impresa decide di presentarsi ad una gara per l’esecuzione di un appalto pubblico, oltre a dover dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità tecniche e quelle economiche e finanziarie, è anche tenuta a versare una cauzione a garanzia delle proprie prestazioni.

Tale obbligo è definito dal Codice degli Appalti o Codice dei Contratti Pubblici (istituito con D.lgs. 50/2016 e recentemente riformato dal D.Lgs. 36/2023), il testo unico che disciplina e regolamenta i rapporti tra gli enti della Pubblica Amministrazione e le aziende che per suo conto svolgono lavori, offrono servizi e/o forniture.

Nello specifico, il Codice dei contratti pubblici prevede che i concorrenti debbano consegnare all’ente appaltante, insieme ai vari documenti previsti dal bando di gara, una garanzia provvisoria (art. 106 D.Lgs. 36/2023). Successivamente, il concorrente che si aggiudica il contratto di appalto dovrà consegnare all’ente appaltante una garanzia definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023). 

Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria tutela la Stazione Appaltante nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa sottoscrivere il contratto. 

Solitamente è pari al 2% dell’importo totale dell’affidamento, ma è a discrezione della Stazione Appaltante la riduzione all’1% o l’incremento fino al 4%, a seconda del tipo di lavoro, fornitura o servizio appaltato. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 106 del nuovo Codice degli Appalti, l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 30% in caso di possesso di certificazione ISO 9000 o del 50% (non cumulabili con la riduzione precedente) per le micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente del 10% (cumulabile con entrambe le riduzione di cui sopra), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, e del 20% quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione. 

Garanzia definitiva

Questa seconda garanzia sostituisce quella provvisoria consegnata insieme all’offerta di gara, e tutela l’ente appaltante sul fatto che le obbligazioni contrattuali saranno rispettate dall’aggiudicatario dell’appalto o concessione.

Il suo importo dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, in questo caso, sarà automatico.

Cauzione o fideiussione?

Entrambe le tipologie di garanzia possono essere presentate sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Nel primo caso, la cauzione deve essere costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La norma specifica che possono essere utilizzati, come sistemi di pagamento, il bonifico o altri metodi elettronici previsti dalla legge, mentre esclude la possibilità di pagare in contanti.

La garanzia sotto forma di fideiussione, invece, può essere rilasciata dalle banche, dalle compagnie assicurative che soddisfino i requisiti di solvibilità previsti dalla legge, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva, o prevalente, attività di rilascio garanzie.

Nella maggior parte dei casi sono le compagnie assicurative a rilasciare la garanzia fideiussoria, in quanto con la cauzione mediante fideiussione assicurativa si stipula un contratto di assicurazione tra l'appaltatore e la società di assicurazione, una soluzione che ha il vantaggio di non impegnare le linee di credito concesse dalle banche.

La fideiussione bancaria, inoltre, prevede procedure più complesse, come il possesso di un “rating” che non sempre il richiedente può dimostrare.

Meno frequente ancora il caso delle società finanziarie in quanto non sempre possiedono i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni assicurative sono, insomma, lo strumento più conosciuto per gli enti appaltanti e hanno una struttura più snella, oltre che meno costosa, per i richiedenti.

Come funziona la fideiussione assicurativa?

La fideiussione assicurativa, detta anche polizza fideiussoria assicurativa, è un contratto con il quale una compagnia di assicurazioni si fa carico dell'impegno preso dal contraente, garantendo l'adempimento degli accordi pattuiti nei confronti del beneficiario.

Sono dunque tre i soggetti coinvolti in questo contratto:

  • il contraente di polizza: è colui che è tenuto ad adempiere (per legge o per contratto) ad obbligazioni nei confronti di un altro soggetto e a presentare a questi una garanzia cauzionale per il loro esatto adempimento;
  • il beneficiario: è il destinatario dell’obbligazione principale e pertanto è il soggetto che trae beneficio dalla fideiussione assicurativa;
  • il fideiussore: è la società assicurativa che emetterà la garanzia.

Le fideiussioni sono state ultimamente interessate da un’importante novità introdotta dal nuovo codice degli appalti che impone la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2024. A partire da questa data, infatti, la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere concluse in forma digitale, compreso il pagamento delle fatture. L’obbligo di ricorrere a procedure digitali, pertanto, riguarda anche le fideiussioni, che potranno essere emesse e firmate esclusivamente in formato digitale. Inoltre, dovranno essere verificabili telematicamente e gestite mediante piattaforme che utilizzano tecnologie basate su registri distribuiti.

Anticipo fino al 30% del prezzo di appalto 

Il codice degli appalti prevede anche altre circostanze in cui è necessario avvalersi di una garanzia fideiussoria. Una di queste è l’anticipazione del prezzo di appalto in base alla quale le imprese appaltatrici possono richiedere un’anticipazione del 20%, che in certi casi può arrivare anche fino al 30%, calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La cauzione per l’incasso del saldo

L’art. 117 D.Lgs. 36/2023 identifica, infine, un’altra cauzione: quella per l’incasso del saldo. Il codice dei contratti pubblici prevede in questo caso che, per riscuotere il pagamento del saldo dovuto, sia necessario costituire una cauzione, a favore dell’ente appaltante, pari all’importo del saldo con delle maggiorazioni per gli interessi legali, indicati dall’ente appaltante.

Questa procedura si rende necessaria per tutelare il committente dei lavori sulla effettiva esecuzione a regola d’arte dell’opera la quale deve essere priva di difformità o vizi costruttivi. Scopo della cauzione (che può essere costituita da una polizza fideiussoria), infatti, è quello di garantire l’eventuale ripristino di difetti dell’opera/fornitura/servizio oggetto dell’appalto rivelatisi nel periodo immediatamente successivo il pagamento del saldo e che possano danneggiare l’ente appaltante nel periodo immediatamente dopo il pagamento del saldo, per l’insorgenza di fattori che non potevano essere rilevati in fase di collaudo.

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Con noi puoi garantire, in fase di gara, la sottoscrizione del contratto, e in fase di firma, l’adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto.

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