Silver Economy: Cina, Emirati Arabi Uniti e Uruguay, i mercati strategici per le imprese italiane
La Silver Economy, con un valore stimato di 15-20 mila miliardi di dollari nel 2050, offre un terreno fertile per le imprese italiane che vantano una comprovata esperienza in settori come l'assistenza sanitaria, le tecnologie assistive e i servizi per anziani. Tra i mercati più strategici per le imprese italiane emergono Cina, Emirati Arabi Uniti e Uruguay. Ciascuno di questi Paesi presenta caratteristiche demografiche e sociali specifiche che richiedono soluzioni mirate. Scopriamole insieme!
L’invecchiamento della popolazione, insieme alla sostenibilità ambientale, è una delle sfide globali più importanti dei nostri tempi. Negli ultimi decenni, infatti, la popolazione mondiale è cresciuta rapidamente ed è divenuta più longeva, e lo sarà ancora di più negli anni a venire. Secondo quanto emerge dal rapporto dell’Onu “World Population Prospects 2024”, l'aspettativa di vita a livello globale ha raggiunto la media di 73,3 anni nel 2024, segnando un aumento di 8,4 anni rispetto al 1995, ma si prevede che l’ulteriore riduzione del tasso di mortalità porterà la media a circa 77,4 anni nel 2054. Lo stesso rapporto evidenzia che entro il 2080 gli over 65 saranno oltre 2,2 miliardi, e rappresenteranno circa un quarto della popolazione mondiale.
Una delle conseguenze di questo fenomeno è che anche i consumi legati alla terza età sono destinati ad aumentare in modo significativo. Attualmente, il valore della Silver Economy (così come viene definita l’economia legata ai consumi della popolazione anziana) a livello mondiale è di circa 6 mila miliardi di dollari l’anno, ma si prevede che raggiungerà i 15-20 mila miliardi nel 2050. Quello della Silver Economy, quindi, sta emergendo sempre più come un mercato ricco di opportunità per tutte quelle aziende che vogliono fare impresa rivolgendosi al target degli anziani. I loro bisogni spaziano in quasi tutti i settori, tanto da poter dire che la Silver Economy non rappresenta semplicemente uno dei “mercati”, ma piuttosto un’”economia trasversale”, che va ad abbracciare un’intera società, un’intera economia.
In questo articolo scoprirai la Silver Economy e le principali caratteristiche dei 3 paesi individuati da SACE co n le maggiori potenzialità in questo settore.
I regimi doganali, seppur complessi, rappresentano strumenti essenziali per il commercio internazionale, garantendo sicurezza, controllo e tutela degli interessi economici. Scegliere il regime corretto per la propria merce è fondamentale per ottimizzare i costi e le tempistiche di import-export.
I regimi doganali sono delle procedure amministrative che disciplinano la movimentazione delle merci tra territori con differenti regimi doganali, come ad esempio l'Unione Europea e i Paesi terzi. Stabiliscono le modalità con cui le merci possono entrare, uscire o circolare all'interno di un territorio doganale, definendo gli obblighi e le formalità a cui sono sottoposti gli operatori economici.
In particolare, i regimi doganali stabiliscono:
- le condizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
- i dazi doganali e le altre imposizioni fiscali da applicare;
- le garanzie che devono essere prestate dagli operatori economici;
- le procedure di controllo da parte delle autorità doganali.
L'obiettivo dei regimi doganali è quello di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, garantire la sicurezza del territorio e controllare il flusso delle merci.
La scelta del regime doganale da applicare dipende da diversi fattori, tra cui:
- tipologia di merce: ad esempio, se si tratta di merci comunitarie o non comunitarie, se sono deperibili o pericolose, ecc;
- motivo dello spostamento: se le merci vengono importate definitivamente, esportate, temporaneamente importate o esportate, transitano semplicemente da un Paese all'altro, ecc;
- origine e destinazione delle merci: se provengono o sono dirette da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi terzi.
Pertanto esistono diversi tipi di regimi doganali.
- Esportazione
Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione europea.
L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste, specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che è l’ufficio doganale competente per il luogo dove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l’esportazione.
La merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo.
Per l'esportazione non è previsto il pagamento dei diritti doganali, mentre è concessa una serie di sgravi:
- la cessione di merci fuori del territorio doganale comunitario è considerata non imponibile Iva;
- le merci soggette ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, olii minerali) hanno diritto al rimborso dell'imposta già assolta.
Alcuni prodotti del settore metalmeccanico, di produzione nazionale, beneficiano della restituzione all'esportazione di oneri doganali e imposte indirette interne, in misura forfettaria commisurata al peso del prodotto esportato e in relazione al Paese in cui la merce è esportata. Alcuni prodotti del settore agricolo hanno diritto alle restituzioni all'esportazione, a carico del bilancio comunitario, nell'ambito della politica agricola comune.
- Immissione in libera pratica (importazione)
Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica (importazione), che comporta:
- la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
- la riscossione, ove opportuno, di altri oneri;
- l’applicazione di eventuali misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
- l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
- Regimi speciali
Se la merce viene destinata anche all’immissione in consumo nel territorio dello Stato, con l’assolvimento della fiscalità interna prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l’importazione definitiva della merce che può ritenersi libera da qualsiasi vincolo doganale o fiscale.
Tali regimi consentono alla merce unionale e non unionale, rispettivamente, di uscire e di entrare nel/dal territorio doganale dell’UE per soddisfare determinate esigenze economiche (ad esempio essere lavorate nell’UE ovvero in Paesi terzi) in sospensione totale o parziale dei tributi doganali:
- Transito: È un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale e senza che siano sottoposte a misure fiscali e doganali, tra due punti del territorio doganale dell’Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l’ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune). Il campo di applicazione del regime di transito unionale si limita prevalentemente alle merci terze (transito unionale esterno T1), per esempio nel caso dell’invio di merce dalla Svizzera con destinazione finale USA, attraversando il territorio doganale IT per raggiungere il porto di Genova per il successivo imbarco; ovvero, in taluni specifici casi, alle merci unionali (transito unionale interno T2), come ad esempio nel caso dell’invio delle merci dall’Italia alla Francia attraversando il territorio doganale svizzero. Da poco è entrato in vigore il nuovo regime di transito NCTS (New Computerised Transit System) che introduce una nuova figura molto importante: il “Destinatario Autorizzato”, che permette ai soggetti riconosciuti tali di colloquiare direttamente con gli Uffici Dogali di partenza e di arrivo e gestire l’operazione senza portare fisicamente la merce in Dogana. Il vantaggio per gli operatori derivante dall’utilizzo del regime del Transito è rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non unionali ovvero unionali, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell’Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro dell’Unione (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).
- Deposito doganale è un regime che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale. Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali, ma in alcuni casi specifici le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale, anche se tali merci non sono considerate vincolate al regime.
- Zona franca: la zona franca doganale è un’area recintata con punti di ingresso e di uscita sottoposti a vigilanza doganale. Essa è istituita con una disposizione di legge, mentre l’approvazione della sua perimetrazione e l’attivazione della zona stessa sono di competenza dell’Autorità doganale. Gli Stati membri possono destinare alcune parti del territorio dell’Unione a zona franca. Il regime di zona franca permette di introdurre e detenere in tali aree intercluse merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali. La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell’Unione con pagamento dei relativi diritti doganali oppure riesportata o vincolata ad un altro regime. All’interno della zona franca possono essere stoccate anche le merci unionali purché adeguatamente iscritte nei registri contabili.
- Uso particolare, che a sua volta si distingue in:
- Perfezionamento, che si distingue in:
- Passivo: il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio dell’Unione per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti trasformati in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione. Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extraunionali usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.
- Attivo: Il regime di perfezionamento attivo permette l’importazione delle materie prime in sospensione dal pagamento del dazio e dell’IVA e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. Una volta effettuata la lavorazione, il prodotto trasformato sarà destinato alla riesportazione oppure all’immissione in consumo nell’Unione europea. Scopo del regime di perfezionamento attivo è l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione e quindi lo sviluppo delle imprese unionali attraverso la specializzazione e la valorizzazione delle aziende e l’incremento dell’occupazione. In regime di perfezionamento attivo è possibile effettuare le seguenti lavorazioni: la riparazione, il montaggio, l’assemblaggio, la trasformazione e le manipolazioni usuali. Il regime di perfezionamento attivo normalmente viene utilizzato per produrre beni destinati alla riesportazione in un paese terzo. L’operatore però può decidere di importare i prodotti ottenuti dalla lavorazione, in tal caso all’atto dell’importazione sarà applicata la tassazione propria di tali beni (dazio e IVA).
- Ammissione temporanea: il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto. Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea. Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori). All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce vincolata.
- Uso finale: il regime di uso finale permette l’importazione di merci in esenzione dal dazio o a dazio ridotto se destinate ad un determinato utilizzo. Scopo del regime di uso finale è l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione soprattutto per alcuni tipi di lavorazioni. Il controllo che le merci vincolate al regime di uso finale siano state effettivamente destinate all’utilizzo previsto viene effettuato dall’Ufficio doganale attraverso l’esame delle scritture contabili e del conto di appuramento. Nel caso in cui le merci vincolate all’uso finale non ottengono la destinazione prevista deve essere pagato il dazio normalmente indicato dalla tariffa doganale per quel tipo di merce. Le merci vincolate al regime di uso finale possono essere trasferite dal soggetto titolare dell’autorizzazione e che ha effettuato l’importazione ad un altro soggetto che effettuerà la trasformazione prevista.