SACE garantisce le compagnie assicurative e sostiene le imprese italiane contro i danni da catastrofi naturali

 

Riassicurazione Catastrofi Naturali

SACE concede, mediante apposita convenzione e a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato abilitati in Italia all’assicurazione dei rischi catastrofali naturali, una copertura fino al 50% degli indennizzi generati dagli eventi catastrofali naturali che colpiscono le imprese italiane.

In particolare, la convenzione risponde all’obbligo per le imprese - ad eccezione di quelle agricole - con sede legale in Italia o estere con stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle imprese a stipulare entro il 31/03/2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.

Se sei una compagnia di assicurazione e sei interessato a ricevere la Garanzia SACE, scarica la convenzione, richiedi a SACE le condizioni particolari applicabili e trasmetti via pec all’indirizzo [email protected] il modulo di adesione entro il 29/05/2025.


 

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Consulta le nostre F.A.Q. oppure contatta il numero verde 800.269.264


 

Ai fini della riassicurazione SACE possono essere considerati i Rischi Assicurati così come definiti all’art. 1.35 della Convenzione. Le Polizze che coprono rischi aggiuntivi sono ammesse a condizione che il Riassicurato, nel primo report utile trimestrale, fornisca a SACE una dichiarazione aggiuntiva che consenta di indicare la quota di premio e/o di indennizzo relativa ai soli Rischi Assicurati.

Nei limiti in cui l’assicurato dichiari di aver sottoscritto con altra compagnia la copertura relativa agli altri eventi e beni in linea con l’obbligo di legge, tali Polizze possono  essere incluse nella copertura riassicurativa.
Nei limiti in cui l’assicurato dichiari di aver sottoscritto con altra compagnia la copertura relativa agli altri eventi e beni in linea con l’obbligo di legge, tali Polizze possono essere incluse nella copertura riassicurativa.
Tali polizze possono essere incluse nella riassicurazione SACE in quanto conformi alle disposizioni della legge e del Decreto MEF-MIMIT .
Tali polizze non possono essere incluse nella riassicurazione SACE in quanto non conformi alle disposizioni della legge e del Decreto MEF-MIMIT .
In fase di adesione SACE invierà alle compagnie richiedenti i tassi di premio puro definiti considerando le caratteristiche tecniche dei rischi assicurati trasferiti in riassicurazione. La scelta tra premio puro e premio commerciale sarà rappresentata nelle condizioni speciali da sottoscriversi da parte della compagnia a conclusione del processo di adesione.
Nella Convenzione non ci sono vincoli sulla gestione della riserva integrativa che è pertanto rimessa alla prassi contabile del Riassicurato.

In merito alla definizione degli Eventi trova applicazione la disciplina prevista dal Decreto MEF-MIMIT a cui la Convenzione rinvia.

In tale Decreto, con riferimento all’evento “Terremoto”, è stabilito che lo stesso sarà individuato dai provvedimenti assunti dall’autorità competente.

In merito agli eventi alluvione, inondazione ed esondazione e frane, in assenza di provvedimenti assunti dall’autorità competente, la compagnia potrà fare riferimento alla prassi assicurativa.

Tali importi potranno essere considerati nel computo della riserva sinistri.
Sono ammesse a copertura le Polizze conformi alla legge e al Decreto MEF-MIMIT sottoscritte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT.
Le polizze poliennali non sono incluse nella riassicurazione SACE. 
Ai sensi della Convenzione (cfr. art. 1.29 della Convenzione) per “Polizza” si intende un contratto di assicurazione concluso tra un Riassicurato e un Assicurato o tra il Riassicurato e un terzo contraente quale richiedente, a beneficio di un Assicurato, avente ad oggetto la copertura di Danni a Beni Assicurati che (i) sia vigente e espressamente rinnovato o sottoscritto nel Periodo di Riassicurazione; (ii) preveda una durata massima di 12 mesi; e (iii) sia conforme nei termini e condizioni alle disposizioni del Decreto MEF-MIMIT.

Essendo la Convenzione basata su una logica risk-attaching, la riserva premi seguirà il profilo di smontamento del portafoglio ceduto fino al run off dello stesso.

La modalità e la tempistica di rendicontazione delle riserve seguirà la prassi contabile della compagnia. Laddove, dunque, l’informazione non dovesse essere disponibile, l’informazione riportata nel Conto (Tabella 18, sezione 3.4 dell’Allegato Tecnico) relativo al trimestre dovrà essere compilata con “ND”, fermo restando che dovrà essere riportata su base semestrale o annuale (a seconda della tempistica di rendicontazione).

La riserva premi sarà rappresentata al lordo delle commissioni di riassicurazione.

Ai sensi dell’art. 1.21 della Convenzione per “Indennizzo Riassicurativo” si intende l’indennizzo liquidato o liquidabile dal Riassicuratore al Riassicurato, incluse le spese di qualsiasi natura sostenute dal Riassicurato per la liquidazione dei sinistri, esclusi gli oneri di carattere amministrativo e le spese generali e che in nessun caso potrà eccedere il Plafond Riassicurativo.
Il campo DATA_VALIDITA_DA indica la data di efficacia della Convenzione ossia, ai sensi dell’articolo 27.1 della Convenzione, la data di ricezione da parte del Riassicuratore dell’Atto di Adesione
Per la compilazione del campo CATE_AREA_CAT il Riassicurato deve utilizzare la tassonomia riportata nella Tabella 15. In base alla compilazione del campo CATE_AREA_CAT, il successivo campo DE_20_AREA CAT sarà compilato secondo codifica interna della compagnia.
In relazione alla Tabella 17, le codifiche ATTESA, EVASO e RIPREV devono essere interpretate come segue:
1. ATTESA = sinistro in attesa di perizia;
2. EVASO = sinistro con perizia conclusa;
3. RIPREV = sinistro con necessità di supplemento di perizia
Le tabelle 1-2-3-4 dell’Allegato Tecnico della Convenzione dovranno essere trasmesse tramite file .csv (uno per ogni tabella) al portale che SACE metterà a disposizione di ciascun Riassicurato in seguito all’adesione. 
Il Conto (Tabella 18 della Sezione 3.4 dell’Allegato Tecnico della Convenzione), corredato dalla Dichiarazione di Conferma (cfr. art. 7.4 della Convenzione), dovrà essere trasmesso in formato .csv e .pdf, via pec all’indirizzo [email protected].
Se il campo è contrassegnato come “non obbligatorio” è possibile lasciarlo vuoto; se invece il campo è contrassegnato come “obbligatorio” occorrerà in ogni caso compilarlo secondo le istruzioni riportate nell’Allegato Tecnico.
I campi “Anno Contabile” e “Mese Contabile” sono relativi alla data di riferimento della reportistica e dovranno essere compilati secondo le seguenti indicazioni:
1. 1Q.2025 -> ANNO CONTABILE: 2025; MESE CONTABILE: 3;
2. 2Q.2025 -> ANNO CONTABILE: 2025; MESE CONTABILE: 6;
3. 3Q.2025 -> ANNO CONTABILE: 2025; MESE CONTABILE: 9;
4. 4Q.2025 -> ANNO CONTABILE: 2025; MESE CONTABILE: 12.
Il campo “DE_20_BENE” deve indicare i beni assicurati che siano stati danneggiati dall’evento catastrofale. Qualora l’informazione non sia disponibile all’apertura del Sinistro, il campo potrà essere compilato in via provvisoria inserendo il bene principale oggetto di copertura e sarà aggiornato nei trimestri successivi.
Per “movimento” si intende la partita contabile oggetto di rendicontazione (es. premio/commissione).
Come riportato nel campo “Descrizione” della Tabella 1, VALR_PREMIO_FGU è l’importo del premio di polizza applicato dalla compagnia mentre VALR_PREMIO è il Premio Riassicurativo.
Esempio:
Premio di polizza sottoscritto per il rischio terremoto: 100;
Premio ceduto in riassicurazione: 50
--> VALR_PREMIO_FGU: 100 e VALR_PREMIO: 50
Tali informazioni potranno essere rendicontate con il segno rettificativo nella reportistica trimestrale successiva all’evento di storno e/o annullamento.
Esempio:
Premio ceduto nel 1Q.2025: Euro 100
Storno nel 2Q.2025: Euro 50
Nel 2Q.2025 sarà rendicontato un movimento di -50 con CATE_TITOLO 01 “Premi di Riassicurazione”. Se previste anche le commissioni di riassicurazione, la rettifica andrà operata anche con riferimento a tale voce contabile (codice CAT_TITOLO 02)
Si intende qualsiasi recupero effettuato dal Riassicurato. Ai sensi dell’articolo 12.4 della Convenzione tali recuperi saranno ripartiti tra il Riassicuratore e il Riassicurato in rapporto alla Quota Percentuale di Riassicurazione, alla prima Data di Regolamento del Conto che cade dopo la data del relativo incasso.
La compagnia può fare richiesta a SACE inviando un'e-mail alla casella di posta   [email protected]

 

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