Ultimo aggiornamento: 28.07.23

Assicurazione dei crediti all’esportazione

 

In Italia il rilascio di coperture assicurative relative a crediti all’esportazione per la vendita di beni o servizi e per l’esecuzione di lavori all’estero dei cosiddetti rischi «non di mercato», è effettuato da SACE S.p.A..

 

OBIETTIVO

L’assicurazione dei crediti all’esportazione ti consente di proteggerti dal rischio di mancato pagamento o revoca del contratto da parte del committente estero ovvero dal rischio di mancato rimborso, nel caso di finanziamenti a medio/lungo termine erogati in favore del committente estero.

 

A CHI È RIVOLTO

Imprese italiane con sede legale in Italia che esportano beni e servizi o eseguono lavori all’estero, oppure società estere collegate o controllate da impresa italiana che vendono all’estero o realizzano opere/lavori all’estero

 

QUALI FORNITURE SONO AMMISSIBILI E IN QUALI PAESI

Beni d’investimento italiani: macchinari, impianti e relativi studi, progettazioni, lavori e servizi, semilavorati e beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento; subforniture di merci e servizi di origine comunitaria nei limiti previsti dalla normativa UE.

Si può esportare in tutti i paesi del mondo ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche misure restrittive.

 

PAGAMENTO DEL PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura deve essere corrisposto dall’acquirente/committente estero nel seguente modo:

  • almeno il 15%, non beneficiante del sostegno pubblico, deve essere pagato entro la data di spedizione e/o consegna o del collaudo preliminare nel caso di impianti “chiavi in mano”.
  • il restante 85% rimborsabile a rate (massimo semestrali) con interessi calcolati ad un tasso, se fisso, non inferiore al CIRR (Commercial Interest Reference Rate).

La durata del credito deve essere pari o superiore a 24 mesi per i “paesi con rischi assicurabili sul mercato”, come definiti dalla normativa europea (Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine - 2012/C 392/01). Per tutti gli altri paesi, la durata potrà essere anche inferiore a 24 mesi. In ogni caso la durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese ed alla tipologia di operazione.

 

AMBITO OPERATIVO

L’assicurazione del credito all’esportazione si realizza tramite il rilascio di garanzie, coperture assicurative e cauzioni per l’esportazione di beni e servizi o l’esecuzione di lavori all’estero da parte di imprese italiane o delle loro controllate/collegate estere, nonché la seguente tipologia di interventi:

  • per i finanziatori (Credito Acquirente, Conferme di credito documentario)
  • per le imprese (Credito Fornitore, Polizza Lavori e Garanzie).

I rischi oggetto di copertura includono:

  • rischio del credito derivante dal mancato rimborso dei finanziamenti da parte del debitore (Credito Acquirente), causato da eventi di natura politica e commerciale;
  • rischio del credito derivante da conferme di crediti documentari emessi da banche estere (residenti in un paese diverso dal paese della banca confermante) per il pagamento di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori effettuate da esportatori Italiani o loro controllate/collegate all’estero (Conferme di credito documentario), derivante da eventi di natura politica e commerciale;
  • rischio del credito derivante da mancato rimborso del credito per eventi di natura politica e/o commerciale; rischio di produzione (i.e. imprevista risoluzione del contratto da parte dell’importatore estero); rischio di indebita escussione di fideiussioni prestate per (i) partecipazione ad aste/appalti, (ii) buona esecuzione (Credito Fornitore), generati da eventi di natura politica e commerciale;
  • rischio del credito derivante da mancato rimborso del credito riconosciuto dal debitore o accertato giudizialmente per eventi di natura politica e/o commerciale; rischio di produzione (mancato recupero dei costi di produzione sostenuti dall’impresa per eventi di natura politica e/o commerciale); rischio di indebita escussione di fideiussioni prestate per (i) pagamenti anticipati, (ii) buona esecuzione; rischio di distruzione, danneggiamento, requisizione, confisca derivante da eventi di forza maggiore o atti dello Stato Estero (Polizza Lavori e Cauzioni/Garanzie), generati da eventi di natura politica e commerciale.

Le Polizze e Garanzie possono essere prestate con riferimento al rischio politico, sovrano, sub–sovrano (public buyers), nonché al rischio commerciale. A mitigazione dei rischi assunti possono essere inserite nelle singole polizze clausole e condizioni particolari come franchigie, scoperto obbligatorio ecc, ovvero può essere richiesta la disponibilità di cd. Credit enhancement (es. contro-garanzie, pegni su beni, cash collateral ecc).

 

REQUISITI GIURIDICI      

I destinatari della copertura (ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 199 del 2000 possono essere:

  1. gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;
  2. le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;
  3. gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali;
  4. ai sensi dello Statuto, la copertura assicurativa può essere rivolta agli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l’estero.

Con riferimento ai requisiti reputazioni, è richiesto che:

  1. non siano state emesse negli ultimi 5 anni sentenze di condanna, misure cautelari, interdittive e/o altre misure equivalenti a proprio carico o nei confronti dei soggetti agenti per suo conto o che non siano attualmente pendenti procedimenti giudiziari nei confronti di tali soggetti, per reati di (i) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE (ii) corruzione nazionale e (iii) corruzione tra privati;
  2. siano state fornite le informazioni rilevanti di cui sopra;
  3. non si tratti di un soggetto sanzionato o controllato/posseduto da soggetti sanzionati e che non sia incluso tra le imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali.

 

REGOLE SPECIFICHE PER LE PMI

Non vi sono regole specifiche per le imprese di piccole e media dimensioni

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è calcolato in base al rischio ed in ogni caso non può essere inferiore a un livello minimo, stabilito in sede OCSE che le Agenzie di credito all'esportazione (ECAs) si impegnano ad applicare per le operazioni di assicurazione del rischio del credito a medio-lungo termine.

 

EVENTUALI ALTERNATIVE ALL'ASSICURAZIONE CREDITI   

Per i rischi a breve termine (inferiore 2 anni) è presente un mercato privato dell’assicurazione dei crediti.

 

COME VIENE TASSATA L'ASSICURAZIONE CREDITI

Non è prevista alcuna tassa a circo dell’esportatore

 

SERVIZI DI ASSISTENZA

Per maggiori informazioni o assistenza rivolgersi a:

[email protected]

+39 06.6736000

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per l’attività di assicurazione dei crediti all’esportazione in relazione a rischi di durata uguale o superiore a due anni in paesi OCSE è la seguente:

Regolamentazione OCSE:

Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e connesse raccomandazioni adottate dal Consiglio dell’OCSE - Arrangement on Officially Supported Export Credits e Council Recommendations on Common Approaches, Bribery, and Sustainable lending;

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico - Regolamento UE No. 1233/2011;

Regolamentazione comunitaria:

Direttiva del Consiglio Europeo relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine - Direttiva 98/29/CE;

Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine – Comunicazione 392/2012 della Commissione (come modificata e prorogata dalla Comunicazione 457/2018);

Normativa nazionale:

Disposizioni legislative in materia di commercio con l’estero - D.Lgs 143/1998,

Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica concernenti le operazioni e rischi assicurabili da SACE - Delibera CIPE 62/2007, 51/2016, 23/2020

Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

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