Garanzia SupportItalia
Garanzie gratuite
Si avvisano gli utenti che dal 1° gennaio 2024 non è più possibile l'invio di nuove richieste in ambito SupportItalia. Resta comunque possibile:
- la gestione e la comunicazione online delle richieste di variazione, incluse le richieste di estensione;
- la comunicazione delle date di perfezionamento/erogazione delle operazioni;
- l’accesso alle reportistiche trimestrali.
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Come aderire a Garanzia SupportItalia
Il soggetto finanziatore per aderire a Supporto Italia, ricevere le credenziali per accedere al Portale e sottomettere la richiesta di garanzia deve seguire i seguenti passi:
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Per poter accedere alla misura gratuita, l’impresa deve rispettare dei requisiti dimensionali?
L’importo dei finanziamenti richiesti da parte di un’impresa deve rispettare qualche requisito affinchè SACE proceda al rilascio delle garanzie gratuite?
Con riferimento agli “Aiuti di importo limitato” di cui alla sez. 2.1, quali sono attualmente i massimali disponibili per l’impresa beneficiaria?
Il finanziamento assistito dalla garanzia gratuita può essere multiscopo?
In quale momento (richiesta di garanzia o stipula/erogazione), è necessario verificare che il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento, non risulti superiore al rendimento del BTP?
Quali dati dovrà comunicare il soggetto finanziatore a portale con riferimento al rispetto della previsione?
Quali verifiche dovrà effettuare il soggetto finanziatore al fine di rendere la dichiarazione?
Quale fonte informativa potrà essere utilizzata dal soggetto finanziatore per rilevare il rendimento del BTP di pari durata?
A quale periodo deve far riferimento la quotazione del BTP?
Il requisito che il costo totale del finanziamento risulti inferiore al costo che il soggetto finanziatore avrebbe applicato ad operazioni prive della garanzia SACE, trova applicazione anche per i finanziamenti in regime gratuito?
Cosa si intende per rendimento del BTP di durata media pari o immediatamente superiore alla durata media del Finanziamento?
Cosa si intende per durata media del finanziamento?
Per quali forme tecniche di finanziamento è prevista la possibilità di finanziare le bollette di ottobre, novembre e dicembre 2022?
Come viene calcolato l’aiuto associato alla garanzia gratuita e dove viene imputato?
Quali sono i criteri e le modalità mediante i quali SACE comunica il Codice identificativo dell'Aiuto (COR) e l’aiuto associato alla garanzia (ESL)?
E se l’impresa viola gli impegni previsti dalle condizioni generali?
E’ possibile richiedere il finanziamento e la garanzia SACE in un momento antecedente all’emissione delle fatture?
E’ possibile prevedere più di un’erogazione e quale struttura di rimborso si applicherebbe?
Esiste un criterio quantitativo legato alla misurazione degli impatti della crisi russo-ucraina oppure è sufficiente ottenere una dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento?
L’importo del finanziamento richiesto deve rispettare altri requisiti oltre quelli del DL Aiuti?
Per l'ottenimento della garanzia SACE è necessario dichiarare di aver subito una riduzione di fatturato per effetto della crisi russo-ucraina o sono accettate anche altre forme di impatto?
L'impresa beneficiaria deve dichiarare che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative dovute a:
- cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;
- difficoltà negli approvvigionamenti dovute, ad esempio, a interruzioni logistiche e/o blocchi nelle forniture dei fattori produttivi utilizzati nella propria attività di impresa, carenze di materie prime e semilavorati, di attrezzature, merci o materiali con problematiche di gestione delle scorte, necessità di sostituzione dei fornitori con fornitori alternativi e conseguenti costi aggiuntivi, difficoltà di ottenere dilazioni di pagamento o richieste di effettuare pagamenti anticipati;
- incremento dei prezzi dei fattori produttivi utilizzati dall’impresa nella propria attività con conseguente aumento dei costi di acquisto sostenuti per tali fattori produttivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche) e dei relativi costi accessori quali, ad esempio, spese di imballaggio e di trasporto;
oppure a blocchi, rallentamenti, ritardi, riduzioni o interruzioni dell’attività o dei cicli produttivi dovuti all’incremento dei costi dell’energia e del gas.
Al fine di comprovare la sussistenza di tali circostanze, l’impresa deve impegnarsi a presentare al soggetto finanziatore idonea documentazione quale, ad esempio, bilancio o documentazione aziendale di natura contabile o finanziaria (annuale o infrannuale) da poter presentare qualora il bilancio non sia stato ancora approvato, con confronto rispetto all’anno precedente o ai mesi precedenti la crisi russo-ucraina ovvero rispetto al budget, fatture e/o bollette ovvero altra documentazione equivalente.
Cosa si intende per “costi per fonti energetiche sostenuti in Italia” ai fini del calcolo dell’importo massimo concedibile?
Ai sensi del DL Aiuti Ter cosa si intende per impresa energivora?
Il D. Aiuti Ter consente alle imprese energivore di richiedere un importo garantito aggiuntivo pari a 25mln. Quest’ultimo è calcolato a valere sulla singola impresa o sul gruppo di appartenenza?
Tale plafond aggiuntivo, deve essere esaurito in un’unica richiesta o sarà possibile richiedere più finanziamenti fino a concorrenza di tale importo?
Cosa si intende per documentazione equipollente con riferimento ai giustificativi relativi ai costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento?
Si intende qualsiasi altro documento con le caratteristiche ed idoneo a dimostrare i costi sostenuti per fonti energetiche connessi con l'attività d'impresa.
In caso di finanziamenti concessi alle aziende che stoccano gas per esigenze di liquidità a causa del prezzo delle materie prime e/o a fattori di produzione e approvvigionamento, importo e durata devono rispettare altri requisiti oltre quelli del DL?
Rispetto a Garanzia Italia quali sono i principali cambiamenti in merito agli impegni assunti dall’impresa beneficiaria?
Rispetto agli impegni di Garanzia Italia, non sono più previsti gli impegni in merito a:
- distribuzione dividendi
- mantenimento dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
Resta invece confermato l’impegno a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione fino alla scadenza del finanziamento.
Rispetto a Garanzia Italia quali sono gli impegni del soggetto finanziatore non più applicati?
Rispetto agli impegni di Garanzia Italia, non sono più previsti:
1. che l’esposizione complessiva al momento dell’erogazione sia superiore all’esposizione complessiva nei confronti dell’impresa beneficiaria alla data del 9 aprile 2020
2. il mantenimento del livello di esposizione per i 12 mesi successivi rispetto alla data di erogazione
Come viene calcolato l’importo massimo garantito riportato nelle Condizioni Generali e nella lettera di garanzia?
L’importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all’1% dell’importo iniziale in linea capitale dell’importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia.
In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dalla banca nella richiesta di garanzia) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%.
Quali sono le condizioni per l’accesso alla procedura ordinaria?
Qual è la durata massima dei finanziamenti garantiti ai sensi del DL Aiuti?
I soggetti quali gli enti appartenenti al terzo settore o le imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative, possono accedere alla garanzia SACE ai sensi del DL Aiuti?
Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:
1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)
oppure
2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii) iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.
Inoltre le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.
I soggetti quali enti pubblici o partecipate da enti pubblici (ad esempio le municipalizzate) possono accedere alla garanzia SACE?
Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia.
Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
- l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese (per la definizione di attività economica cfr. anche la Comunicazione C/2016/2946)
- vi sia una separazione giuridica dall’ente pubblico (elemento evincibile dall’analisi dello statuto).
Lo svolgimento di attività economica va accertato con particolare attenzione in caso di società cui è affidata la gestione in house di servizi per conto di enti pubblici.
Ai fini del calcolo dell’importo del prestito assistito dalla garanzia si fa riferimento al concetto di “fatturato”: è da intendere con riferimento ai ricavi oppure al valore della produzione dell’impresa richiedente?
La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).
Che cosa si intende per fatturato consolidato medio degli ultimi 3 esercizi in caso di gruppi con società all’estero e quali sono le relative modalità di calcolo?
Per la verifica del limite di cui al comma 5 dell’art. 15 del DL Aiuti, si considera il fatturato medio consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.
Ad esempio, per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.
Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.
Per le imprese costituite dopo il 31/12/2019, ai fini del parametro del 15% del fatturato annuo totale medio è necessario considerare gli esercizi effettivamente conclusi anche se inferiori ai 12 mesi?
Ai fini della lettura del decreto, per gruppo si intendono le società con sede in Italia di un gruppo economico? Come si considerano le aziende italiane con capogruppo e / o tesoreria all’estero?
Come si calcola il limite dell’importo finanziabile?
Se la società non appartiene ad un gruppo, il massimo tra il 15% del suo fatturato medio in Italia negli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento come risultanti dai relativi bilanci ovvero dalle dichiarazioni fiscali (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, in questo calcolo si prendono a riferimento gli esercizi effettivamente conclusi).
Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi sostenuti per fonti energetiche in Italia a livello di gruppo.
Un’impresa in stato di difficoltà finanziaria al 31 gennaio 2022, può accedere alla garanzia SACE ai sensi del DL Aiuti? Se si, quali dichiarazioni deve rendere il soggetto finanziatore?
L’impresa che rientrava al 31 gennaio 2022 nella categoria di impresa in difficoltà, può accedere alla misura a condizione che:
- sia stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
- abbia stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o
- abbia presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto.
In tal caso, il soggetto finanziatore deve dichiarare:
- che, alla data della richiesta di garanzia, le esposizioni dell’impresa non siano classificabili come esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero a) il soggetto finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore stesso, b) in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%,
- che l’impresa non presenta importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore
- di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;
In ogni caso le imprese con esposizioni classificate a sofferenza in Centrale Rischi, nell’ultimo flusso di ritorno disponibile, non possono accedere alla Garanzia SupportItalia.
Ai fini della definizione di "impresa in difficoltà", quali sono i riferimenti a cui far riferimento? Come va calcolato il relativo patrimonio netto contabile?
Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.
Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Ai fini della definizione di "impresa in difficoltà", come va calcolata la voce relativa ai debiti?
E’ possibile considerare l’appartenenza di società ad un Gruppo che non produce consolidamento a livello di bilancio?
La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:
(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);
(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;
(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.
Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento, l’impresa beneficiaria può dichiarare l’appartenenza ad un Gruppo qualora sia individuabile una Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.
Ad esempio, Alfa (l’impresa beneficiaria) è detenuta da Beta che ne ha la direzione e coordinamento o un controllo operativo o strategico. Beta non produce consolidato. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia potrà essere considerato un consolidato pro forma certificato valorizzando il fatturato della capogruppo Beta ed il fatturato dell’impresa beneficiaria Alfa, e delle eventuali altre società del Gruppo, considerando la partecipazione che la capogruppo ha nella beneficiaria.
A quanto ammontano gli impegni assumibili da SACE?
Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito anche a favore di società del proprio gruppo non italiane?
No. L’art .15 comma 5(f) del DL impone che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, capitale circolante o investimenti destinati a stabilimenti produttivi in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e che le medesime imprese si impegnino a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.
Esiste un periodo di preammortamento? Entro quando deve essere erogato il finanziamento?
È necessario sottoscrivere una specifica convenzione bancaria con SACE per usufruire della garanzia gratuita?
Ai fini degli interessi ammessi a copertura della Garanzia Italia cosa accade nel caso in cui l'Euribor è negativo? E’ possibile prevedere nel contratto di finanziamento un clausola floor a zero su Euribor?
Il soggetto finanziatore potrà liberamente decidere di includere o meno una clausola di zero floor nel contratto di finanziamento. In caso di inserimento di clausola zero floor nel contratto di finanziamento, SACE non ridurrà l’indennizzo della componente negativa dell’Euribor. Viceversa se non previsto nel contratto di finanziamento verrà nettata la componente negativa dell’Euribor.
Sono ammessi i finanziamenti in Pool?
Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.
Se un'impresa esporta, essendoci il limite del fatturato in Italia non ha accesso al finanziamento?
No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa quindi andrà considerata anche la quota export dall’Italia e non solo il fatturato domestico. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all'estero
Può essere beneficiario della garanzia SACE una branch di una banca internazionale in Italia?
Quali sono i criteri o le modalità con le quali SACE comunicherà la congruità dell'importo massimo del finanziamento?
I “finanziamenti subordinati” sono una tipologia di finanziamento ammessi alla Garanzia SACE?
La procedura ordinaria richiede una istruttoria SACE specifica per ogni singolo finanziamento e con quali tempistiche?
Come funziona la procedura semplificata per chiedere il rilascio della garanzia gratuita SACE ai sensi del DL Aiuti?
Il processo di articola in 4 semplici fasi:
- L'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
- Il soggetto finanziatore procede con l'istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
- SACE verifica la richiesta di garanzia e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale
- Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 90 giorni di calendario.
La piattaforma digitale SACE prevede un archivio della documentazione o le banche si devono dotare di archivi informatici dedicati?
L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.
Quali sono le modalità per l’invio a SACE dell’autocertificazione antimafia da parte dell’impresa beneficiaria?
L’autocertificazione antimafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia SACE D.L. Aiuti.
L’autocertificazione antimafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica.
Nel caso di esenzione dagli adempimenti antimafia, andrà prodotta l’autocertificazione di cui all’Allegato 1 – Sub Allegato A-3, dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria. I modelli sono disponibili sul sito web di SACE e gli Allegati alle Condizioni Generali del programma D.L. Aiuti. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito web di SACE e nella sezione documenti di Export Plus anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.
Le autocertificazioni antimafia dovranno essere prodotte anche per i familiari conviventi e per i membri del collegio sindacale?
Quale parametro va considerato dal soggetto finanziatore al fine di verificare che il costo del finanziamento garantito sia inferiore al costo applicato per l’operazione con le medesime caratteristiche ma priva della Garanzia SACE?
Cosa avviene in caso di richiesta da parte del cliente su più banche per un importo superiore a quello consentito?
Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.
Garanzia DL Aiuti può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro Temporaneo di Crisi e del Quadro Temporaneo COVID-19?
Con riferimento ai cumuli, si applicano i seguenti criteri:
- per lo stesso finanziamento sottostante, la garanzia SACE di cui al D.L. Aiuti non può essere cumulate con: (i) le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di prestito agevolato, ai sensi sezione 2.3 del Quadro Temporaneo di Crisi e (ii) le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 (tra le quali “Garanzia Italia”) o 3.3 del Quadro Temporaneo COVID-19
- per finanziamenti diversi, SupportItalia non cumula con le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 (tra le quali “Garanzia Italia”)
- qualora l’impresa, ovvero il relativo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE di cui al D.L. Aiuti, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
In caso di richiesta di estensione verrà variata la percentuale di copertura originaria?
In caso di richiesta di estensione sarà necessario fornire nuova autocertificazione antimafia?
In caso di estensione cosa si intende per durata del finanziamento? La durata include anche il periodo già trascorso del finanziamento che si va a estendere? Entro quando potranno essere inviate le richieste?
L'estensione di un’operazione esistente con durata inferiore a 6 anni può essere solo richiesta per una nuova durata fino a 8 anni o anche per una nuova durata fino a 6 anni, ovviamente maggiore della precedente?
Il soggetto finanziatore ha la possibilità di non accordare l’estensione del finanziamento eventualmente presentata dall’impresa beneficiaria?
E’ necessario che il costo dell’operazione garantita, in caso di estensione, sia inferiore al costo applicato per l’operazione con le medesime caratteristiche ma priva della Garanzia SACE?
E’ possibile procedere alla chiusura del Conto Dedicato utilizzato per far transitare il finanziamento garantito da SACE?
Il perimetro del gruppo economico, nonché la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria che richiede l’accesso alla garanzia, a quale data fa riferimento?
In caso di impresa beneficiaria controllata da un ente pubblico territoriale o non economico, è necessario indicare l’ente come capogruppo?
No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.
In caso di richiesta di estensione della durata di una operazione Garanzia DL Aiuti già esistente, quali dati relativi al finanziamento sarà possibile modificare?
In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).
La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.
Nel caso di estensione della durata del finanziamento, quali dati devono essere comunicati a Portale a SACE quando si comunica il perfezionamento con il cliente dell’accordo estensivo del contratto di finanziamento?
La data di perfezionamento.
Le imprese del settore edilizio che realizzano gli interventi beneficianti del cd. "Superbonus 110%" possono ottenere finanziamenti garantiti da SACE?
Sì, l’art. 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (cd. “Decreto Aiuti-quater”), ha chiarito che le imprese del settore edilizio, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Superbonus 110%”), possono accedere alla misura cd. “Garanzia SupportItalia” alle condizioni, secondo le procedure e nei termini previsti dall’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cd. “Decreto Aiuti”).
“Garanzia SupportItalia” è lo strumento attraverso cui SACE rilascia, entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche negative della crisi russo-ucraina. Nel contesto di tale misura, anche le imprese del settore edilizio che realizzano gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” potranno utilizzare i proventi del finanziamento garantito da SACE in relazione a costi da sostenere per le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti” ( i.e., investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda). Per informazioni più dettagliate, clicca qui.
Inoltre, con riferimento a tali categorie di imprese, il cd. “Decreto Aiuti-quater” ha altresì precisato che i crediti d’imposta eventualmente maturati dalle medesime alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dai soggetti finanziatori quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito delle imprese e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.